Il nuovo nomenclatore: DPCM 12 gennaio 2017

Il nuovo nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale (Allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017) provvede al necessario e atteso aggiornamento del nomenclatore disciplinato dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, includendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed eliminando quelle ormai obsolete.

Vengono introdotte numerose procedure diagnostiche e terapeutiche che nel 1996 avevano carattere quasi “sperimentale” oppure erano eseguibili in sicurezza solo in regime di ricovero, ma che oggi sono entrate nella pratica clinica corrente e possono essere erogate in ambito ambulatoriale.

Le principali novità:

  • individua chiaramente tutte le prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) che saranno erogate a carico del SSN in regime di assistenza specialistica ambulatoriale (fino ad oggi erogate solo in regime di ricovero);
  • rivede profondamente l’elenco delle prestazioni di genetica e, per ogni singola prestazione, fa riferimento ad un elenco puntuale di patologie per le quali è necessaria l’indagine su un determinato numero di geni;
  • introduce la consulenza genetica, che consente di spiegare al paziente l’importanza ed il significato del test al momento dell’esecuzione, le implicazioni connesse al risultato al momento della consegna del referto e, eventualmente, di fornire allo stesso il sostegno necessario per affrontare situazioni spesso emotivamente difficili;
  • introduce nuove prestazioni di elevatissimo contenuto tecnologico (adroterapia, enteroscopia con microcamera ingeribile, gammaknife e cyberknife, Tomografia retinica (OTC);
  • introduce nuovi esami di laboratorio tra cui indagini per la diagnosi di malattie metaboliche rare e aggiorna gli esami per la malattia celiaca.

Entrata in vigore: norme transitorie

Affinché le nuove prestazioni specialistiche (come anche quelle di assistenza protesica “su misura”), inserite nei nuovi LEA, possano essere erogate effettivamente, è necessario attendere la pubblicazione delle tariffe, in via di definizione, da corrispondere per queste prestazioni agli erogatori sia pubblici (Aziende sanitarie e ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, Irccs pubblici) che privati equiparati o accreditati (Irccs privati, Ospedali religiosi,  ambulatori e laboratori, aziende ortopediche, ecc.). Nel periodo tra l’entrata in vigore dei nuovi LEA e la pubblicazione del decreto con le tariffe, verranno erogate - anche agli assistiti esenti, vecchi e nuovi, per patologia o per gravidanza - ancora le prestazioni e gli ausili elencati nel DPCM 29 novembre 2001, fatte salve le prerogative delle Regioni.

Le nuove esenzioni per malattia rara e/o gruppi – secondo il DPCM 12 gennaio 2017 – entreranno in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione in GU, per dare il tempo alle Regioni di individuare i Centri di riferimento esperti nel trattamento delle nuove malattie. 
Le esenzioni per le nuove malattie croniche possono essere riconosciute già da ora, ma i malati possono usufruire in esenzione solo delle prestazioni specialistiche già previste nel Nomenclatore precedente (allegato 8 BIS).

Il precedente nomenclatore: DM 22 luglio 1996

Il nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale del 1996 (sostituito dal DPCM 12 gennaio 2017 che definisce i nuovi LEA) riportava le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili dal Servizio sanitario nazionale (Ssn). Il nomenclatore è stato approvato con il Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996. (vedi anche la circolare ministeriale 1 aprile 1997).

Con il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012 è stata confermata l’erogabilità delle  prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale contenute nel decreto 22 luglio 1996 e sono state ridefinite, nell' allegato 3, le relative tariffe di riferimento nazionale.

 


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Data di pubblicazione: 22 giugno 2010, ultimo aggiornamento 4 aprile 2017

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