L’Unità centrale di crisi, quale articolazione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (D. lgs. 5 agosto 2022, n. 136), rappresenta il raccordo tecnico-operativo tra il Centro Nazionale e le analoghe strutture territoriali. In caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso, una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all’art. 6 del regolamento UE2016/429, situazioni di rischio zoo-sanitario interne o internazionali, assicura le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull’intero territorio nazionale.

L’UCC assicura inoltre il raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture a livello regionale (UCR) e locale (UCL).

La UCC è composta da:

  • il CVO, con funzioni di presidente o come suo delegato il direttore dell'Ufficio di sanità animale della competente Direzione generale del Ministero della salute
  • Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO
  • Direttore dell'Ufficio di sanità animale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute
  • Direttore del Laboratorio nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata
  • Direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio
  • Responsabile del servizio veterinario della regione o provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
  • Responsabile o i responsabili dei servizi veterinari delle regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano interessate di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza
  • un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
  • un rappresentante designato dal Ministero della transizione ecologica
  • Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute
  • un rappresentante della struttura organizzativa della Sanità militare di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Il Presidente ha la facoltà di integrarne la composizione con rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria, esperti del mondo scientifico e accademico.

L'UCC è convocata dal CVO direttamente o su richiesta motivata del responsabile dei servizi veterinari regionali della regione o della provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome e ha, tra l'altro, i seguenti compiti, fatto salvo quanto già previsto nei piani di emergenza:

  • individuazione delle misure di sanità animale in fase di emergenza
  • individuazione delle modalità per l'acquisizione, lo stoccaggio e la distribuzione di sieri, vaccini, antigeni e reagenti
  • coordinamento delle unità di crisi territoriali
  • definizione, in collaborazione con i laboratori ufficiali e i centri di referenza, dei flussi informativi necessari al controllo dell'emergenza.




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Data di pubblicazione: 9 aprile 2010, ultimo aggiornamento 13 gennaio 2025

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