Per visualizzare correttamente il contenuto della pagina occorre avere JavaScript abilitato.
Vai al sito Cosmetici
Commercializzazione Extra UE

L'esportazione di cosmetici verso Paesi terzi

Su richiesta delle Società che intendono esportare i prodotti cosmetici al di fuori dell’Unione europea, il Ministero della Salute rilascia il Certificato di libera vendita (CLV) nel quale si dichiara che, considerando sia le dichiarazioni rese dalla Società sia le procedure regolatorie dell’Autorità competente, i prodotti cosmetici oggetto del CLV possono essere venduti liberamente in Italia in quanto conformi alla normativa dell’Unione europea.

Questo tipo di CLV è utilizzato per l’esportazione di tutti i tipi di prodotti cosmetici nei Paesi terzi e anche per l’esportazione in Cina dei prodotti cosmetici definiti dalle autorità cinesi come cosmetici di uso generale.

Cina: regolamento sui cosmetici

A giugno 2020 è stata ufficialmente emessa dalle autorità cinesi la nuova legislazione cosmetica fondamentale, la Regulations on the Supervision and Administration of Cosmetics (CSAR), in sostituzione dei regolamenti esistenti in materia.

Il quadro regolatorio, che è entrato in vigore il 1 gennaio 2021, introduce in particolare misure relative alla classificazione dei cosmetici e degli ingredienti e alla sicurezza dei prodotti.

In attuazione delle nuove disposizioni normative delle autorità cinesi sui prodotti cosmetici importati in Cina, per i prodotti cosmetici definiti “per uso generale”, il Ministero della Salute rilascia una dichiarazione sulle Buone Pratiche di Fabbricazione, la Good Manufacturing Practice Declaration contestualmente all’emissione del CLV per la Cina.

Secondo la attuale classificazione dei prodotti cosmetici in Cina, i cosmetici speciali sono i cosmetici utilizzati per la tintura dei capelli, per la permanente, per la rimozione delle macchie e lo sbiancamento della pelle, per la protezione solare, per l’utilizzo cosmetico in caso di caduta dei capelli e quei cosmetici con nuove affermazioni di efficacia.

cosmetici generali sono tutti i cosmetici diversi dai cosmetici speciali.

Le procedure da seguire

Per la richiesta di documenti necessari per l’esportazione di prodotti cosmetici in Paesi al di fuori dell’Unione europea, sono perciò previste due diverse procedure:

A partire dal 14 agosto 2023, le richieste di certificati di libera vendita e le Good Manufacturing Practice Declarations in materia di cosmetici che non saranno inviate mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dgfdm@postacert.sanita.it, saranno evase solo se il richiedente fornisce l'attestazione di non essere soggetto all'obbligo di possedere una casella di posta elettronica certificata. Le istanze che non rispetteranno le modalità di invio previste saranno rifiutate.

In Italia sono soggetti all’obbligo di avere una casella di posta elettronica certificata le Società, i professionisti iscritti all’Albo di riferimento, le partite IVA e le ditte individuali, inclusi gli artigiani (articolo 16, comma 6 del decreto legge 185/2008  e degli articoli 4 e 5 del decreto legge 179/2012).



  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 12 ottobre 2006, ultimo aggiornamento 19 ottobre 2023

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area