Le norme comunitarie sanitarie che disciplinano la produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale sono stabilite dal Regolamento (UE) n.625 del 2017 sui controlli ufficiali ed i relativi atti delegati e di esecuzione. Inoltre, per quanto riguarda gli alimenti, il riferimento è rappresentato anche dal “pacchetto igiene” che include il Regolamento (CE) n. 178 del 2002, relativo a principi e requisiti generali della legislazione alimentare e i Regolamenti (UE) n. 852  e n. 853 del 29 aprile 2004 concernenti norme generali e specifiche in materia di igiene degli alimenti.  

Le norme comunitarie sanitarie che disciplinano la produzione e commercializzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano sono stabilite dal Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1069 del 21 ottobre 2009 e dal Regolamento (UE) della Commissione n.142 del 25 febbraio 2011.

Le suddette norme individuano i requisiti igienico - sanitari che devono essere rispettati dai prodotti di origine animale e dai sottoprodotti in tutte le fasi della produzione e commercializzazione nel territorio comunitario.

L’operatore italiano destinatario di merce proveniente dai Paesi membri è tenuto a registrarsi presso l’Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) territorialmente competente e a segnalare, almeno un giorno feriale in anticipo, l’arrivo delle merci all’UVAC e al Servizio Veterinario delle ASL competenti per territorio.

La mancata segnalazione da parte dell’operatore italiano è soggetta a sanzioni.

In caso di riscontro di rischi per la salute pubblica o la sanità animale, gli UVAC dispongono sulle successive  partite di analoga tipologia e provenienza, controlli intensificati con blocco della commercializzazione fino ad esito favorevole dei controlli. Altri controlli possono, inoltre, essere eseguiti sulla base di misure cautelari disposte dalla Commissione Europea o a livello nazionale.


Gli scambi intracomunitari di animali vivi sono regolati da condizioni di sanità animale in termini di garanzie sanitarie presso il luogo di origine e nel rispetto dello status sanitario uniforme nel territorio dell’UE.

Infatti, l’Unione europea ha stabilito con specifiche norme dell’UE una serie di requisiti per la salute degli animali per evitare la diffusione di malattie infettive originate dallo scambio di partite di animali vivi  all’interno dell’ Unione.

Le condizioni per la movimentazione a fini commerciali prevedono che tutti gli animali vivi debbano viaggiare accompagnati da un certificato sanitario emesso e validato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che gli animali soddisfano le condizioni stabilite dalla normativa europea.

Il destinatario di partite di animali vivi provenienti da un altro Stato membro ha l’obbligo di segnalare, nelle 24 ore precedenti, l’arrivo della partita all’UVAC e al Servizio Veterinario delle ASL competenti per territorio.

Anche per gli animali, come per i prodotti di origine animale, in caso di riscontro di un rischio per la salute pubblica o la sanità animale, gli UVAC dispongono sulle successive partite di analoga tipologia e provenienza, controlli intensificati con blocco della commercializzazione fino ad esito favorevole dei controlli.


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Data di pubblicazione: 25 gennaio 2010, ultimo aggiornamento 23 aprile 2021

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