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Il riconoscimento del carattere scientifico di strutture pubbliche e private è soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti requisiti:

  1. personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato;
  2. titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari;
  3. economicità ed efficienza dell'organizzazione, qualità delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature;
  4. caratteri di eccellenza del livello dell’attività di ricovero e cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell’ambito di attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una più alta qualità dell’attività assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
  5. caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata;
  6. dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di collaborazioni con altri enti pubblici e privati;
  7. dimostrata capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti;
  8. certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute

(art. 13 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni)


L’organo regionale competente esprime il proprio avviso in merito alla coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.

Successivamente, il Ministero della Salute provvede a nominare una commissione di valutazione per ogni Istituto, formata da almeno due esperti nella disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento.

Entro trenta giorni dalla predetta nomina, la commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza dei requisiti normativamente richiesti, sulla completezza della documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata. La commissione può procedere ai necessari sopralluoghi - cosiddette site-visit - e valutare gli elementi così acquisiti.

Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministero della Salute cura la trasmissione dei relativi atti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l’emanazione del parere di competenza.

Al termine del procedimento, il riconoscimento è disposto con decreto ministeriale, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

Il procedimento di conferma del carattere scientifico è disciplinato ai sensi dell’art. 15, comma 1, secondo cui ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e gli IRCCS di diritto privato inviano al Ministero della Salute i propri dati aggiornati attestanti la permanenza dei requisiti di legge, secondo quanto previsto dall’allegato B al Decreto ministeriale 5 febbraio 2015.

Di seguito è pubblicato l'elenco degli IRCCS di diritto pubblico e privato che hanno ottenuto il riconoscimento o la conferma del carattere scientifico, nonché degli IRCCS per i quali è in corso il procedimento di conferma.

L'elenco riporta il link al sito dell'IRCCS, l'area di ricerca, il Decreto con il quale viene riconosciuto o confermato il carattere scientifico, lo stato della procedura, la data e i verbali delle site-visit redatti dalla commissione di valutazione, in cui viene confermata la presenza dei requisiti richiesti.

Per approfondire consulta:



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Data di pubblicazione: 2 novembre 2009, ultimo aggiornamento 13 aprile 2021

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