Per visualizzare correttamente il contenuto della pagina occorre avere JavaScript abilitato.
Vai al sito Cosmetici
Definizione cosmetici

I cosmetici rappresentano una categoria estremamente eterogenea di prodotti di largo consumo. La notevole varietà di tipologie di cosmetici e la loro ampia diffusione ha reso questi prodotti di uso quotidiano, il cui impiego è legato a comportamenti abituali ai quali non possiamo rinunciare.
Pensiamo solo per un istante che quando laviamo le mani, facciamo la doccia, tingiamo i capelli, spalmiamo un prodotto per la protezione solare, coloriamo le unghie, trucchiamo il viso, laviamo i denti, usiamo un deodorante o un prodotto per la depilazione, stiamo usando dei prodotti cosmetici la cui produzione e commercializzazione è sottoposta a regole specifiche.

Le norme sui cosmetici

La normativa di riferimento nell’Unione europea, e quindi anche in Italia, è il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
Gli aggiornamenti del regolamento e della normativa di settore sono disponibili sul sito della Commissione europea alla pagina Cosmetics - Legislation.

Il Regolamento (CE) n.1223/2009 disciplina, in particolare, gli aspetti relativi alle buone pratiche di fabbricazione, alla composizione dei prodotti cosmetici e alla presentazione (intendendosi per presentazione l’etichettatura, il confezionamento e ogni altra forma di rappresentazione esterna del prodotto), alla valutazione della sicurezza, alla sperimentazione animale, agli adempimenti necessari per la immissione sul mercato di prodotti cosmetici e alle informazioni sugli effetti indesiderabili gravi.

Cosa si intende per prodotti cosmetici

Per "prodotto cosmetico" si intende: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei (articolo 2 del Regolamento (CE) n.1223/2009).

Una sostanza o miscela destinata a essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata un prodotto cosmetico.

Per poter classificare un prodotto come prodotto cosmetico, quindi, è fondamentale considerare:

  • la formulazione
  • il sito di applicazione
  • la funzione del prodotto.

Come premesso i cosmetici comprendono varie tipologie di prodotti quali: creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l’igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l’igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe.

Finalità cosmetiche

I prodotti che vantano finalità e funzioni cosmetiche possono perciò essere classificati e commercializzati come cosmetici solo se le affermazioni e le diciture (claims) riportate in etichetta e in pubblicità sono strettamente attinenti alla definizione di prodotto cosmetico e non attribuiscono al prodotto caratteristiche che non possiede e che non può possedere in accordo alla normativa vigente sui cosmetici.

Quindi i prodotti che vantano proprietà terapeutiche o profilattiche di patologie non possono essere classificati e commercializzati come cosmetici, ma potrebbero ricadere nella categoria dei dispositivi medici o dei medicinali e, nel caso, sarebbero assoggettati alle pertinenti disposizioni normative.



  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 11 ottobre 2006, ultimo aggiornamento 19 ottobre 2023

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area