L'immissione in commercio dei funghi epigei (di superfice) spontanei è descritta dal DPR 14 luglio 1995 n. 376. Ed è soggetta a condizioni diverse a seconda dei casi: funghi freschi, funghi secchi e altrimenti conservati (congelati, surgelati, preparati sott'olio, sott'aceto, in salamoia).

In generale, per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento dei funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme generali vigenti.

Funghi freschi

Le specie fungine fresche spontanee e coltivate che possono essere messe in commercio sul territorio nazionale sono quelle contenute nella lista positiva riportata all’art. 4 del DPR 376/95 (lista dei funghi commestibili).

Le Regioni e le Province autonome possono integrare la lista con altre specie commestibili, riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, che vengono riportate in specifici elenchi.

È, inoltre, consentita la commercializzazione di altre specie di funghi provenienti da altri Paesi, purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine.

La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale dell'esercente, riconosciuto idoneo alla identificazione delle specie fungine.

Il prodotto fresco in vendita deve essere obbligatoriamente sottoposto al controllo sanitario da parte dell'ispettorato micologico dell'ASL competente e quindi certificato.

Funghi secchi e conservati

Possono essere messi in commercio i funghi secchi (tasso di umidità non superiore a 12%+2% m/m) e i funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati, elencati nel DPR 376/95.

A quelle previste si possono aggiungere specie importate, provenienti da altri Paesi, purché legalmente commercializzate nei Paesi di provenienza.

I funghi secchi sono venduti in confezioni chiuse, fatta eccezione per i soli funghi "porcini ", ed è obbligatoria l'osservanza da parte del confezionatore delle norme di carattere generale per l'etichettatura, nonché di quelle specifiche, previste dal DPR 376/95.

È vietata la vendita in forma ambulate itinerante dei funghi ai sensi dell’ Ordinanza ministeriale 3 aprile 2002. È vietata la raccolta, la commercializzazione e la vendita del fungo Tricholoma equestre ai sensi dell’Ordinanza ministeriale 20 agosto 2002.


  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 10 ottobre 2008, ultimo aggiornamento 11 giugno 2024

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area