La raccolta e la commercializzazione dei funghi sono disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome attraverso norme emanate in applicazione della Legge 23 agosto 1993, n. 352, (integrata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376).

La normativa prevede il rispetto di alcuni punti cardine essenziali:

  • limite di raccolta fissato a 3kg a livello nazional (le Regioni possono modificare tale limite)
  • è vietato l'uso di rastrelli o altri strumenti che potrebbero danneggiare seriamente tutto l'apparato produttivo fungino
  • il fungo deve essere raccolto intero, staccato dal micelio con movimento rotatorio e non tagliato (questo consente una sicura
    determinazione della specie)
  • non si devono raccogliere esemplari troppo giovani o in cattivo stato di conservazione
  • la raccolta va riposta in contenitori che consentano la diffusione delle spore, evitando l'uso di sacchetti di plastica che ne accelerano
    la decomposizione
  • non si devono distruggere gli esemplari che si ritengono velenosi, anche loro utili alla vita della vegetazione

Inoltre, la raccolta dei funghi è vietata:

  • nelle riserve naturali integrali
  • nelle aree dei parchi nazionali,
  • nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali
  • nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali
  • in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico

La raccolta è vietata anche nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili. Il divieto non è valido per i proprietari.

Secondo la normativa vigente spetta alle regioni e alle province autonome l’istituzione e l’organizzazione degli Ispettorati micologici.

Ogni violazione delle norme comporta la confisca dei funghi raccolti e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, di sanzioni di tipo amministrativo.


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Data di pubblicazione: 10 ottobre 2008, ultimo aggiornamento 11 giugno 2024

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