La raccolta e la commercializzazione dei funghi viene disciplinata dalle Regioni e Province autonome, attraverso norme emanate in applicazione alla Legge 23 agosto 1993, n. 352, (integrata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376).

La normativa prevede il rispetto di alcuni punti:

  • esiste un limite massimo di raccolta
  • è vietato l'uso di rastrelli o altri strumenti che potrebbero danneggiare seriamente tutto l'apparato produttivo fungino
  • il fungo deve essere raccolto intero, staccato dal micelio con movimento rotatorio e non tagliato, questo consente una sicura
    determinazione della specie
  • non si devono raccogliere esemplari troppo giovani o in cattivo stato di conservazione
  • la raccolta va riposta in contenitori che consentano la diffusione delle spore, vietando in ogni caso l'uso di sacchetti di plastica che ne accelerano
    la decomposizione
  • non si devono distruggere gli esemplari che si ritengono velenosi, anche loro sono utili alla vita del bosco!

Inoltre, la raccolta dei funghi è vietata:

  • nelle riserve naturali integrali
  • nelle aree dei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali
  • nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali
  • in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico.

La raccolta è vietata anche nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili, salvo che ai proprietari.

Secondo la normativa vigente le regioni e le province autonome istituiscono e organizzano gli Ispettorati micologici.

Ogni violazione delle norme comporta la confisca dei funghi raccolti (fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza) e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, di sanzioni di tipo amministrativo.


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Data di pubblicazione: 10 ottobre 2008, ultimo aggiornamento 6 marzo 2023

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