Il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, entrato in vigore il 1° settembre 2008, stabilisce disposizioni comunitarie armonizzate in materia di livelli massimi di residui (LMR).
Gli allegati II e III di detto regolamento riportano per le singole sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari i valori di livelli massimi di residui fissati a livello comunitario nelle/sulle diverse matrici alimentari elencate nell’allegato I dello stesso regolamento.
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 riporta l’elenco delle sostanze attive per le quali non è necessario fissare valori di LMR.
I LMR riportati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, nonché l’elenco delle sostanze attive riportato nell’allegato IV dello stesso regolamento, sono stabiliti a livello comunitario anche a seguito di valutazione scientifica svolta dall’EFSA, sulla base della documentazione presentata da soggetti interessati al settore (imprese, importatori, organizzazioni, ecc.). I valori di LMR possono essere anche modificati a seguito di revisione comunitaria. La fissazione e la modifica dei valori di LMR vengono attuati con l’emissione di regolamenti comunitari che vanno a modificare gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
I valori di LMR fissati con il regolamento (CE) n. 396 e le successive modifiche possono essere consultati sul sito dell’Unione Europea.
In questa sezione sono pubblicati i decreti dirigenziali di adeguamento dei prodotti fitosanitari a seguito dell’entrata in vigore di nuovi limiti massimi di residui con il regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche; sono inoltre raccolte le note informative ed i comunicati indirizzati alle imprese in occasione delle fasi di adeguamento nella sezione "In evidenza"
Consulta:
- elenco dei decreti dirigenzali sul portale della normativa sanitaria
- note informative e comunicati nella sezione "In evidenza" (archivio)
I Decreti Dirigenziali (D.D.) di adeguamento ai nuovi LMR dettati dai regolamenti collegati al Reg. residui pesticidi 396/2005, non consentono lo smaltimento delle scorte (perché non è previsto dalla normativa europea), ma prevedono la rietichettatura delle confezioni dei prodotti fitosanitari oggetto di adeguamento, a decorrere dalla data del D.D. stesso.