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Un elenco dei prodotti pericolosi per la salute in Italia e dei provvedimenti adottati dal Ministero della salute (notifiche e reazioni alla notifica) per tutelare la sicurezza sul territorio

Il sistema Rapex è stato istituito dalla direttiva 2001/95/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo n. 172/ 2004 poi inglobato nel decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 detto anche Codice del Consumo in particolare nella parte quinta relativa alla sicurezza e qualità dei prodotti.

Il focal-point italiano è rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, (Direzione Tutela dei Consumatori, Ufficio D4), che invia al Ministero della Salute (Direzione della Prevenzione Sanitaria, Ufficio IV), tutte le notifiche che riguardano le problematiche sanitarie.
In realtà, poiché le ricadute sulla salute esistono sempre in tutti i prodotti, tra gli uffici competenti dei Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute la suddivisione delle pratiche segue il seguente criterio:

  • rischi fisico-meccanici quali il rischio elettrico, da soffocamento, da fuoco, da esplosione, connesso a malfunzionamenti quali rischio di cadute e ferite sono attribuiti per competenza al Ministero Sviluppo Economico
  • tutti gli altri rischi connessi alla presenza di sostanze chimiche, a lesioni dirette a determinati organi quali la vista, o l’udito, quelli relativi a problematiche microbiologiche sono attribuiti al Ministero della Salute.

La rete nazionale afferente al Ministero della Salute è costituita innanzitutto dai Comandi dei Carabinieri per la Sanità (NAS). Distribuiti su tutto il territorio nazionale e coordinati dal Comando Centrale, sono il principale strumento operativo per la ricerca attiva dei prodotti segnalati come pericolosi dal sistema RAPEX.
Ad esso si affiancano, soprattutto quando in caso di notifiche relative a prodotti lavorati o confezionati in Italia, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, coordinati dagli Assessorati della Salute delle regioni interessate. 
Quando l’informazione di una notifica attiva la ricerca sul territorio, si ha la cosiddetta Reazione ad una notifica Rapex, che comprende anche il ritiro del prodotto dalla rete distributiva con relativo sequestro, gli esami analitici di conferma (sebbene non obbligatori) e l’eventuale segnalazione alla Procura.
Quando l’informazione risale al Ministero della Salute, viene inviata la risposta alla Commissione, per il tramite del punto di contatto, utilizzando un format previsto dalle Linee guida.
Nel caso cui uno Stato membro evidenzi per primo nel proprio territorio un prodotto pericoloso, lo stesso percorso viene fatto a ritroso, dalla periferia (autorità di controllo o segnalazioni dei singoli cittadini), all’organismo centrale (Ministero della Salute), che, acquisite tutte le informazioni, procede alla stesura di una nuova notifica, detta Allarme consumatori
Prima della compilazione del relativo format, va eseguita una valutazione del rischio connesso all’articolo; esiste infatti una differente classificazione in base alla gravità. Vi sono:

  • notifiche che esigono un intervento urgente, fortunatamente molto rare,
  • le notifiche di allerta ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relative a prodotti con rischio grave che costituiscono la quasi totalità delle notifiche
  • notifiche a norma dell’articolo 11 della stessa direttiva con rischio lieve o con effetti limitati al proprio territorio, anche queste rare perchè è impossibile escludere l’acquisto da persone in transito da altri paesi, quindi essere certi dell’effetto limitato sul territorio.

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Data di pubblicazione: 11 giugno 2008, ultimo aggiornamento 22 dicembre 2010

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