In Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica. La vendita online è possibile solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione, cosiddetti SOP, che comprendono i farmaci da banco, anche detti OTC (Over The Counter), che sono medicinali da automedicazione e che come tali vengono indicati solitamente per disturbi di lieve entità. Sono usati per un breve periodo di tempo e per essi non è necessario l’intervento del medico. Un bollino sulla loro confezione li rende facilmente riconoscibili.
Chi è autorizzato a vendere on line
Possono essere autorizzati a vendere on line “medicinali senza obbligo di prescrizione” solo le farmacie e gli esercizi commerciali, c.d. “parafarmacie”, individuati dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
I distributori all’ingrosso di medicinali non possono effettuare la vendita online dei medicinali ad uso umano.
Chi autorizza la vendita on line
Ad autorizzare la vendita on line è la Regione o provincia autonoma o le altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.
Come richiedere l'autorizzazione
Le farmacie o gli esercizi commerciali devono richiedere l’autorizzazione all'autorità competente per il territorio, in cui sono stabiliti, comunicando almeno le seguenti informazioni, che devono essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:
- denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
- data d'inizio dell'attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell'informazione;
- indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.
Ottenuta l’autorizzazione, il titolare della farmacia/esercizio commerciale che intende avviare l’attività deve procedere alla registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali dove viene indicato l'indirizzo del sito web, nonché, ottenere copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo nazionale (decreto del Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 6 luglio 2015) che deve essere presente in modo chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell’esercizio commerciale dedicata alla vendita di medicinali e deve contenere il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nell’elenco generato dal Ministero.
A tal fine, il titolare deve compilare l’istanza on line alla pagina: http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/
La richiesta compilata in ogni sua parte, va inoltrata con posta elettronica certificata all’indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it, allegando, in formato elettronico, la copia del documento di identità del presentatore dell’istanza, nonché la copia dell’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero da altra autorità competente, individuata dalla legislazione della regione o della provincia autonoma.
L’Ufficio competente del Ministero, fatti i dovuti accertamenti, provvede a registrare il richiedente nell’elenco e, tramite PEC dedicata, a consegnare alla farmacia o esercizio commerciale un’unica copia digitale, non trasferibile, del logo, nonché il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto nel logo.
Consulta
È disponibile l'Elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali, autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali mediante i servizi della società dell'informazione e l'indirizzo dei loro siti web.
L’elenco è aggiornato quotidianamente.
Per la Registrazione vedi la pagina relativa alla procedura: