Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA) comprendono tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, quali contenitori, stoviglie, utensili da cucina e da tavola, imballaggi e attrezzature per la produzione e la lavorazione degli alimenti. In base all’utilizzo previsto, questi possono essere realizzati con materie prime diverse, tra cui plastica, vetro, carta, ceramica e metalli.

I MOCA sono facilmente riconoscibili grazie alla presenza di uno specifico simbolo, il bicchiere e la forchetta, oppure della dicitura “per alimenti”. Tali informazioni possono essere assenti se l’oggetto, per le sue caratteristiche, è chiaramente destinato al contatto alimentare, come nel caso di posate, bicchieri o macchinette per il caffè.

Per garantire la loro sicurezza, i MOCA sono regolamentati da normative dell'Unione Europea (UE) e da disposizioni nazionali.

Il Regolamento (CE) 1935/2004 rappresenta la norma quadro e stabilisce i requisiti generali che tutti i MOCA devono rispettare, mentre alcune misure specifiche disciplinano singoli materiali.

La norma quadro prevede che tutti i MOCA devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) descritte nel Regolamento (CE) 2023/2006 affinché, in condizioni d’uso normali e prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

  • costituire un pericolo per la salute umana,
  • alterare in modo inaccettabile la composizione degli alimenti,
  • comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Ciascun MOCA, per essere immesso sul mercato, deve essere accompagnato da una Dichiarazione di Conformità, un documento con cui i produttori, trasformatori e importatori dichiarano che l’articolo è conforme alla legislazione vigente. Tale documento contiene indicazioni anche in merito alle modalità d’impiego e le eventuali limitazioni d’uso e deve accompagnare il MOCA in tutte le fasi della commercializzazione, esclusa quella della vendita al dettaglio.

Per gli articoli in ceramica la dichiarazione di conformità deve accompagnare il MOCA anche nella fase della vendita al dettaglio al fine di distinguere l’oggetto per uso alimentare da quello per uso ornamentale.

In assenza di misure specifiche dell'UE, per alcuni materiali gli Stati membri possono adottare le proprie disposizioni nazionali.

In Italia è in vigore il Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 del Ministro della Sanitàaggiornato nel corso degli anni, che disciplina in modo specifico gli articoli realizzati con i seguenti materiali:

  • plastica (parte non armonizzata a livello UE)
  • gomma
  • cellulosa rigenerata
  • carta e cartone
  • vetro
  • acciaio inossidabile

Tali articoli devono essere prodotti esclusivamente con le sostanze indicate nell’Elenco delle sostanze autorizzate (liste positive), contenuto nell’Allegato II del decreto stesso, e nel rispetto delle condizioni, limitazioni e tolleranze d’uso previste per ciascun materiale.

Altri materiali che non figurano nel D.M. 21 marzo 1973, sono disciplinati da provvedimenti specifici:

  • Banda stagnata - D.M. 18/02/1984 modificato dal D.M. 13/07/1995, n. 405
  • Banda cromata verniciata - D.M. 01/06/1988, n. 243
  • Ceramica – D.M. 04/04/1985 modificato dal D.M. 01/02/2007
  • Alluminio - D.M. n. 76 del 18/04/2007

Le attività di controllo sui MOCA sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2017/625 e dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Per garantire interventi coordinati e uniformi su tutto il territorio nazionale, il Ministero della Salute ha emesso circolari indirizzate agli organi responsabili del controllo ufficiale e ha predisposto il Piano nazionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.


Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Laboratorio Nazionale di Riferimento per i Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti (LNR-MOCA), presso l’Istituto Superiore di Sanità, ha predisposto il Piano nazionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - Anni 2023-2027, in applicazione della normativa vigente (Regolamento (UE) 2017/625 e Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e s.m.i.), per armonizzare le attività di controllo svolte in questo settore dalle Autorità territorialmente competenti.

Il Piano, che ha lo scopo di programmare e coordinare le attività volte alla verifica della conformità alla normativa di settore, definisce ruoli e obiettivi per tutti i soggetti coinvolti, individua le principali tipologie di MOCA da sottoporre al controllo e i criteri che ogni Regione e Provincia Autonoma (PA) dovrà prendere in considerazione nella predisposizione del proprio Piano di controllo ufficiale. Inoltre, indica i tempi di trasmissione e validazione dei dati del controllo ufficiale da inserire nel flusso dedicato del sistema informativo “NSIS-Alimenti Radisan”.


Per quanto riguarda i provvedimenti dell'Unione Europea (UE) occorre evidenziare che negli ultimi anni la Commissione europea ha utilizzato preferibilmente lo strumento dei regolamenti anziché delle direttive, in quanto i regolamenti sono direttamente applicabili in tutto il territorio dell’Unione europea.

Tra i regolamenti riportati si segnala il Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Il regolamento stabilisce che tutti i materiali e oggetti elencati nell’allegato I del Regolamento n. 1935/2004 e le loro combinazioni, nonché i materiali e oggetti riciclati, vanno fabbricati nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, definite in lingua inglese come Good Manufacturing Pratices (GMP).

In considerazione del fatto che non tutti i settori industriali hanno elaborato linee guida sulle GMP l’obiettivo della norma in questione è quello di garantire l’uniformità fra gli Stati membri.
Pertanto analogamente a quanto avviene nel settore alimentare, le imprese che svolgono attività connesse con qualunque fase della lavorazione, trasformazione e della distribuzione dei materiali ed oggetti devono istituire un sistema di controllo della qualità.

Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 è stato successivamente integrato da altri regolamenti dell'Unione Europea, che costituiscono misure specifiche ai sensi dell'art. 5 dello stesso:

Il Regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, abroga il Regolamento (CE) n. 282/2008, e istituisce un Registro pubblico dell'Unione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclo, degli schemi di riciclo e degli impianti di decontaminazione (cfr. art. 24).

Il Regolamento (UE) 2022/1616 è stato aggiornato il 15 settembre 2022 con Rettifica del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione.


Il Regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il Regolamento (CE) n. 282/2008, disciplina a livello specifico:

  • l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica riciclata;
  • lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclo, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
  • l'uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.

Per garantire la trasparenza e facilitare le attività di controllo, tale regolamento istituisce il Registro dell'Unione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclo, degli schemi di riciclo e degli impianti di decontaminazione (cfr. art. 24), accessibile al pubblico sul sito web della Commissione europea.

Al fine di consentire l’attuazione degli adempimenti prescritti dal regolamento, la Commissione ha pubblicato una pagina informativa dedicata ai riciclatori, che:

  • illustra le modalità di iscrizione al Registro dell’Unione e fornisce i moduli di registrazione necessari
  • fornisce il modello della scheda di sintesi del monitoraggio della conformità che deve essere redatta dai riciclatori per ciascun impianto di decontaminazione posto sotto il proprio controllo (cfr. art 26)
  • fornisce i modelli di dichiarazione di conformità della materia plastica riciclata, che devono essere utilizzati dai riciclatori e dai trasformatori (cfr. art. 29).

Il regolamento dispone che la notifica per la registrazione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, degli schemi di riciclo e degli impianti di decontaminazione deve essere trasmessa, entro i termini previsti, sia alla Commissione europea che all’autorità competente del territorio in cui è situato l’impianto, il gestore dello schema o lo sviluppatore della nuova tecnologia.

Per quanto riguarda l’Italia, tale notifica deve essere inviata

La scheda di sintesi del monitoraggio della conformità dell'impianto di decontaminazione, invece, non deve essere trasmessa alla Commissione europea ma esclusivamente all’autorità sanitaria competente del territorio in cui è situato l’impianto e, per conoscenza, all’autorità competente centrale, Ministero della Salute, entro un mese dalla data di inizio della produzione di materia plastica riciclata mediante l'impianto stesso.


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Data di pubblicazione: 10 ottobre 2008, ultimo aggiornamento 24 dicembre 2024

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