Sì, i candidati non idonei all’esito della selezione avviata con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale del 29 marzo 2022, n. 25, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione
Sì, candidati che all’esito della selezione avviata con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale del 29 marzo 2022, n. 25, hanno conseguito l’idoneità ai soli fini dell’accesso alle selezioni nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione.
Sì, coloro che erano inseriti nell’Elenco Nazionale pubblicato in data 12 febbraio 2018 e s.m., qualora intendano conseguire una nuova idoneità DEVONO RIPRESENTARE LA DOMANDA, poiché, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., l’idoneità è quadriennale.
No, coloro che sono già inseriti nell’Elenco Nazionale pubblicato in data 1° aprile 2020 e s.m., NON POSSONO RIPRESENTARE LA DOMANDA, in quanto già idonei, poiché, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., l’idoneità è quadriennale.
Gli unici attestati validi sono o quelli rilasciati all’esito di corsi di formazione attivati ed organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 16 maggio 2019, ovvero quelli rilasciati all’esito di corsi di formazione attivati ed organizzati dalle Regioni ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4 del D.lgs n. 502 del 1992 e s.m., purché i corsi siano iniziati in data antecedente alla stipula del suddetto Accordo (i.e. 16 maggio 2019).
Nell’attuale ordinamento le certificazioni attinenti gli attestati rilasciati all’esito dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria attivati e organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 16 maggio 2019 ovvero quelli rilasciati all’esito di corsi di formazione attivati ed organizzati dalle Regioni ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4 del d.lgs n. 502 del 1992 e s.m., rientrano nell’esclusiva competenza e responsabilità delle Regioni stesse; è esclusivamente a queste ultime, pertanto, che il candidato dovrà rivolgersi per ottenere notizie in merito.
L’attestato costituisce requisito di accesso e deve pertanto essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’avviso ed in conformità all’art. 1, comma 5 del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.
Possono essere inserite nella piattaforma informatica tutte le esperienze dirigenziali ritenute utili quali requisiti d’accesso alla procedura selettiva, indipendentemente dalla durata e dal periodo in cui sono state maturate. Ai fini dell’idoneità saranno valutate dalla Commissione esclusivamente quelle maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, con incarichi di durata non inferiore all’anno. Ai candidati sarà valutata dalla Commissione l’esperienza dirigenziale degli ultimi 10 anni, con incarichi di durata non inferiore all’anno, ai soli fini dell’idoneità per l’accesso alle selezioni regionali indette dalle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. (articolo 1, comma 7quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m. introdotto dall’articolo 10 quater, comma 1, lett. a) del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76). Il candidato all’atto della presentazione della domanda non dovrà effettuare alcuna dichiarazione specifica per la valutazione dell’esperienza degli ultimi 10 anni. Sarà la Commissione a valutare l’esperienza stessa, laddove il candidato non raggiunga l’idoneità con l’esperienza degli ultimi 7 anni. In tal caso, il candidato potrà conseguire un’idoneità limitata alla partecipazione alle selezioni in indette dalle sole regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
No, l’elencazione è meramente esemplificativa. La riconducibilità delle strutture alla tipologia di cui all’art. 4, comma 3 lett. b.2 e b.4 è rimessa alla Commissione.
No, l’elencazione è meramente esemplificativa. La riconducibilità degli Enti alla tipologia di cui all’art. 4, comma 3 lett. b.5 è rimessa alla Commissione.
Si, per es. qualora un candidato abbia maturato tre anni di esperienza dirigenziale nel settore sanitario e quattro in altro settore, l’esperienza viene cumulata ed è valutabile ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, purché si raggiungano i sette anni complessivi.
Per gli incarichi in corso bisogna indicare la data di scadenza dell’incarico stesso (anche se successiva alla data di scadenza dell’avviso), posto che ai sensi dell’art. 4, comma 3 dell’Avviso in conformità all’art. 1, comma 6, lett. a) e comma 7-quater del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., sono valutate dalla Commissione le esperienze dirigenziali maturate negli ultimi sette anni con incarichi di durata non inferiore all’anno.
E’ valutabile, ma il punteggio verrà attribuito esclusivamente per il periodo che intercorre tra la data di conferimento dell’incarico e la data di scadenza dell’Avviso.
Si è valutabile ma esclusivamente per il periodo temporale che ricade nell’ultimo settennio e, ai soli fini dell’idoneità per l’accesso alle selezioni regionali indette dalle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, nell’ultimo decennio.
Ai fini dell’idoneità vengono valutate esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, con incarichi di durata non inferiore all’anno, pur potendo il candidato inserire nella piattaforma informatica tutte le esperienze acquisite. Ai fini dell’idoneità per l’accesso alle selezioni regionali indette dalle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti vengono valutate esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi 10 anni.
No, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dell’avviso, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 7-ter del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., è valutabile dalla Commissione, ai fini della selezione, esclusivamente l’esperienza dirigenziale intesa quale attività di direzione dell’ente, dell’azienda, della struttura o dell’organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato.
Nel caso di incarichi dirigenziali contemporanei la Commissione procederà alla valutazione di un solo incarico, quello più favorevole al candidato, che determina il maggior punteggio complessivo.
Per risorse umane gestite si intende il numero di unità di personale mediamente gestito per anno durante l’incarico, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di lavoro.
I direttori generali di azienda sanitaria, i direttori sanitari, i direttori amministrativi e, ove istituito, il direttore dei servizi socio sanitari devono fare riferimento, per definire l’entità delle risorse umane, al numero complessivo medio annuo dei dipendenti dell’azienda, mentre per quanto riguarda l’entità delle risorse finanziarie, al bilancio dell’azienda medesima.
Il candidato interessato inserirà, nello specifico campo della piattaforma, la data di inizio del primo incarico e la data finale dell’ultimo incarico, descrivendo, nell’apposito campo della piattaforma stessa, che si tratta di più incarichi da considerarsi “in prosecuzione” a seguito di riorganizzazione del SSR.
I titoli formativi e professionali valutabili quelli espressamente indicati all’art. 5 dell’Avviso pubblico, esclusivamente qualora attinenti con le materie del management e della direzione aziendale.
Le pubblicazioni e le produzioni scientifiche, che comunque devono avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale (ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso e dell’art. 1, comma 6 del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.), dovranno essere necessariamente allegate in formato digitale secondo le modalità illustrate sul portale (art. 6, comma 7 dell’avviso). Ciascun candidato potrà procedere ad allegare ogni pubblicazione o eventualmente, in caso di testi non integralmente riproducibili, parte di pubblicazione ritenuta utile per consentire alla Commissione di procedere alla valutazione della pubblicazione stessa ai sensi del medesimo articolo 5.
Come previsto dall’art. 5 comma 1 dell’avviso, in conformità all’art. 1, comma 6 del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m. tutti i titoli formativi e professionali posseduti dal candidato devono avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale. La valutazione degli stessi è rimessa alla Commissione.
L’elenco dei titoli formativi e professionali valutabili viene generato automaticamente dalla piattaforma man mano che gli stessi vengono inseriti, pertanto NON deve essere allegato alcun file.
No, il curriculum formativo e professionale non sarà oggetto di valutazione, ma verrà considerato esclusivamente quale documento meramente esplicativo delle dichiarazione rese sulla piattaforma informatica dedicata, secondo le modalità ivi indicate. Non verranno pertanto valutati titoli formativi e professionali e/o esperienze dirigenziali inseriti dai candidati nel curriculum vitae e non nella piattaforma, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 9 dell’Avviso pubblico.
Si, tale sezione è stata introdotta a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con legge 25 giugno 2019, n. 60 recante: “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”. L’iscrizione alla specifica sezione IZS conferisce l’idoneità a partecipare alle procedure regionali per il conferimento di incarichi di direttore generale di IZS.
comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti
Si, ciascun candidato, ai sensi dell’art. 8, comma 4 dell’Avviso pubblico, qualora in possesso dei prescritti requisiti, può presentare domanda o per l’iscrizione esclusivamente nell’Elenco Nazionale di idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del SSN, o per l’iscrizione esclusivamente nella sezione dedicata alla nomina di Direttore Generale negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ovvero per l’iscrizione in entrambi.
Sì, tutti i candidati che partecipano alla selezione dovranno versare Euro trenta/00 (€ 30,00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento della selezione, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 10 dell’Avviso pubblico.