Il medico prescrittore (medico di medicina generale-MMG, pediatra di libera scelta-PLS, specialista in strutture sanitarie pubbliche o accreditate) è tenuto ad indicare sul ricettario SSN:
se si tratta di prima visita/prestazione strumentale oppure di accessi successivi;
la Classe di priorità;
il Quesito diagnostico.
Il Quesito diagnostico descrive il problema di salute che motiva la richiesta di effettuare la prestazione; la Classe di priorità definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie.
Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi;
Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
Classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.
Il Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021 riconosce al paziente la possibilità di prendere visione della sua posizione nella liste di attesa per il ricovero facendone opportuna richiesta alla Direzione sanitaria o alla Direzione medica ospedaliera. Qualora si modifichino le condizioni cliniche del paziente oppure il paziente intenda rinviare l’intervento per motivi personali, è possibile apportare modifiche all’ordine di priorità a cura del medico proponente.
Ogni Azienda sanitaria redige, su indicazione della Regione/Provincia autonoma, il Programma Attuativo Aziendale, che provvede a:
individuare, per le prestazioni di primo accesso, gli ambiti territoriali di garanzia nel rispetto del principio di prossimità e raggiungibilità, al fine di consentire di quantificare l’offerta necessaria a garantire i tempi massimi di attesa. Qualora la prestazione non venga erogata nell’ambito territoriale di garanzia, viene messo in atto il meccanismo di garanzia di accesso per il cittadino;
garantire la completa disponibilità di tutta l’offerta di specialistica pubblica e privata attraverso i sistemi CUP;
garantire la correttezza e l’appropriatezza delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (uso delle Classi di priorità, obbligatorietà del Quesito diagnostico, tipologia di accesso);
monitorare e fornire informazioni adeguate e periodiche sull’andamento dei tempi di attesa nel proprio territorio;
definire modalità organizzative appropriate per i rapporti con i cittadini in tema di liste di attesa assicurando una chiara comunicazione sulle problematiche esposte;
garantire la diffusione e l’accesso a tali informazioni utilizzando gli strumenti di comunicazione disponibili (tra i quali i siti Web aziendali), nonché prevederne la disponibilità anche presso le strutture di abituale accesso dei cittadini (farmacie di comunità, ambulatori dei MMG e dei PLS);
indicare quali percorsi alternativi o azioni straordinarie da adottare per garantire i tempi massimi in condizioni di criticità.
L’aggiornamento dei Programmi Aziendali è uno dei requisiti monitorati nell’ambito dei siti web regionali e aziendali
Sospendere le attività di prenotazione (fenomeno delle cosiddette liste d’attesa bloccate, agende chiuse) è una pratica vietata dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 282. (Finanziaria 2006).
È possibile, in via del tutto eccezionale e nel rispetto di alcune regole, nel caso in cui la sospensione riguardi l’erogazione totale di una certa prestazione in una singola struttura, cioè non ci siano altre risorse che continuano a erogare tale prestazione garantendo così il servizio.