Il fatto di appartenere a un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla normativa vigente dà diritto all’esenzione solo se associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione al minimo o sociale).
Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo.
Il nucleo familiare è il nucleo “fiscale” ed è costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano nella stessa abitazione.
Attenzione! Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente o non convivente.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76prevede espressamente che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
In base a questa legge, dunque, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Viceversa, i conviventi di fatto, così come individuati dalla stessa legge n. 76/2016, non fanno parte dello stesso nucleo familiare fiscale ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione.
Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).
No, è fissato dalla legge e può essere aggiornato solo con una modifica legislativa.
Il problema dell'adeguamento del limite di reddito previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria al crescente costo della vita è, tuttavia, da tempo all'attenzione del Ministro della salute e di tutto il Governo.
Si considerano pensionati al minimo le persone titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall’INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore a un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale" (l’importo mensile, che per il 2017 è stato fissato a 501,89 euro, varia ogni anno).
No. L’ISEE è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). L’ISEE non viene preso in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, tranne che in alcune realtà regionali.
Nel corso del 2011 sono entrate in vigore le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito.
All’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell’assistito, verifica il suo diritto all’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04) attraverso i dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema Tessera Sanitaria, lo comunica all’interessato e riporta il codice sulla ricetta; in alternativa, annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.
L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta.
Per ottenere l’esenzione, contraddistinta dal codice E02, i disoccupati devono autocertificare ogni anno presso la ASL di appartenenza il reddito conseguito nell’anno precedente e lo stato di disoccupazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione. La ASL rilascia all’interessato un apposito attestato.
L’assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all’esenzione (ad esempio, perché sa che nell’anno precedente il suo reddito familiare è stato più basso di quello risultante all’Agenzia delle entrate, oppure perché ha iniziato a percepire una pensione sociale o al minimo) può recarsi presso la Asl di residenza, autocertificare il proprio reddito e chiedere un certificato provvisorio di esenzione per reddito. A fronte di tale richiesta la Asl rilascia un certificato provvisorio nominativo di esenzione, valido per l'anno solare in corso, che l’assistito presenta al medico prescrittore.
L’esenzione per reddito permette di effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie e appropriate alla propria condizione di salute.
L’esenzione per reddito non include le prestazioni farmaceutiche.
In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in:
fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti.)
in fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota.)
fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica).
Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per reddito. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di residenza.
L’esenzione per reddito ha carattere personale, tuttavia, l’esenzione spettante ai disoccupati (E02) e ai titolari di pensione sociale o minima (E03-E04) spetta anche ai familiari fiscalmente a carico.