No. Ad ogni numero di registrazione può corrispondere un’unica denominazione. L’esatta denominazione del presidio deve essere individuabile attraverso una colorazione e con carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.
Nelle situazioni sopra descritte le società opereranno secondo le indicazioni riportate nel Comunicato del 3 settembre 2021 della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
La tempistica relativa alla presentazione di nuove domande di PMC contenenti sostanze attive approvate è indicata all’articolo 1 del decreto 11 marzo 2014
L’uscita dal mercato di un PMC non sostenuto è disciplinata dall’articolo 89 del Regolamento UE n. 528/2012, in particolare dal paragrafo 3 nella parte in cui recita:
“Qualora non sia stata presentata alcuna domanda di autorizzazione o di riconoscimento reciproco in parallelo conformemente al secondo comma:
il biocida non è più messo a disposizione sul mercato con effetto a decorrere da 180 giorni dopo la data di approvazione del principio attivo o dei principi attivi
lo smaltimento e l’uso delle giacenze del biocida possono continuare fino a 365 giorni dopo la data di approvazione del principio o dei principi attivi.”
Non esiste una banca dati consultabile dal pubblico. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 9 del DPR 392/98 ogni anno viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’elenco di tutti i provvedimenti di autorizzazione, revoca o modifica di presidi medico chirurgici emanati nell’anno precedente.