
È entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2023/196 della Commissione del 25 novembre 2022, pubblicato il 31 gennaio 2023 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Il nuovo Regolamento modifica il Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, riguardo l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate.
Le sostanze classificate elencate nell’allegato I del Regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del Regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l’impatto sul commercio lecito.
Le sostanze della Categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose.
Il Regolamento 2023/196 include nella Categoria 1 dei precursori di droghe le sostanze 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanil, che possono essere utilizzate per la sintesi dello stupefacente fentanil e dei suoi analoghi, e le sostanze DEPAPD e PMK etil glicidato per la sintesi di metamfetamina, amfetamina e MDMA.
L’anfetamina, la metanfetamina e l’MDMA sono alcune delle droghe più comuni prodotte illecitamente nell’Unione. Tali sostanze hanno serie conseguenze per la salute umana e stanno causando gravi problemi sociali e di salute pubblica in alcune regioni dell’Unione.
Le sostanze 4-AP, 1-boc-4-AP, norfentanil, DEPAPD e PMK etil glicidato, messe a punto da organizzazioni criminali per evitare i rigorosi controlli delle sostanze classificate previsti dai Regolamenti (CE), non hanno una produzione, un commercio o un uso leciti noti, se non a fini di ricerca.
Per queste ragioni la Commissione ha ritenuto opportuno modificare i Regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005, con l’inclusione di tali sostanze nella Categoria 1 dei precursori di droghe.
Categoria 1 dei precursori di droghe
Il Regolamento 2023/196 prevede l'inserimento nella Categoria 1 dei precursori di droghe delle sostanze:
- dietil (fenilacetetil) propandioato (DEPAPD)
- etil 3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)- 2-metilossirano-2-carbossilato (PMK etil glicidato)
- N-fenilpiperidin-4-ammina (4-AP)
- terz-butil 4-anilinopiperidin-carbossilato (1-boc-4-AP)
- N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide (norfentanil)
L’utilizzo (immagazzinamento, fabbricazione, produzione, trasformazione, commercio, distribuzione, esportazione, importazione o intermediazione) a qualsiasi titolo dei precursori di Categoria 1 è subordinato al rilascio di una licenza triennale da parte del Ministero della salute.
La movimentazione di questi precursori è regolamentata sia per transazioni in ambito comunitario sia per transazioni con paesi non comunitari.
Consulta
- la sezione Precursori di droghe
- Regolamento delegato (UE) 2023/196 della Commissione del 25 novembre 2022 recante modifica del Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate
Consulta
le
notizie di Medicinali stupefacenti e precursori di droghe
Vai all' archivio completo delle notizie
Consulta l'area tematica:
Medicinali stupefacenti e precursori di droghe