immagine di una nave da crociera

Con decreto del Ministro della Salute sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, le revisioni generali o parziali delle autorizzazioni ad imbarcare come medico di bordo.
Coloro che hanno il dovere di partecipare alla revisione dovranno presentare al Ministero della Salute il decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, unitamente ai certificati di cui ai comma 4, 5, 6 e 7 dell'art. 29 del Reggio Decreto n. 636 del 1895.

Il Ministero, qualora dall'esame dei documenti risultino le condizioni di idoneità fisica, psichica e morale indicate nell'art. 29 e quelle relative ai viaggi compiuti di cui all'art. 37-ter (Regio Decreto n. 636 del 1895), restituisce il decreto di autorizzazione e il visto, attestante la eseguita revisione.

Con il Decreto Dirigenziale 13 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2018, sono stati approvati gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti (allegato A) e (allegato B),  che hanno effettuato la revisione indetta con il Decreto Dirigenziale 8 marzo 2017.

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Data di pubblicazione: 5 aprile 2018, ultimo aggiornamento 6 aprile 2018