un'immagine del carbone vegetale

In relazione alle richieste giunte da più parti sull’impiego nei prodotti alimentari del colorante E153, noto anche come carbone vegetale, si specifica che la normativa vigente non fissa per tale colorante una quantità massima d’impiego ma esso può essere utilizzato alla dose “quantum satis” secondo le buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore.

Nei diversi provvedimenti che disciplinano il settore, l’E153 come altre 15 sostanze è stato raggruppato ed indicato come Gruppo II: coloranti alimentari autorizzati quantum satis.

Di seguito una tabella riassuntiva:

Numero E e/o denominazioneSinonimiUsi consentitiUsi vietati
E153 e/o Carbone vegetaleNero vegetaleTutti gli alimenti indicati nell’allegato, Parte E del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, i formaggi aromatizzati non stagionati di cui alla categoria 01.7.1, le croste di formaggio commestibili di cui alla categoria 01.7.3, la mostarda di frutta di cui alla categoria 04.2.4.1, i prodotti da forno fini di cui alla categoria 07.2 etcTutti gli alimenti riportati nell’allegato, Parte A, tabella n. 2 del regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, il burro, il formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato), il pane e prodotti simili, la pasta e gli gnocchi, gli zuccheri, i succhi e nettari di frutta, il sale, succedanei del sale, le spezie e miscugli di spezie,  il miele, il malto etc

 

Vedi anche la nota del 22 dicembre 2015.

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Data di pubblicazione: 15 gennaio 2016, ultimo aggiornamento 15 gennaio 2016