immagine di giovani foglie "Baby leaf"

Il Regolamento comunitario 752/2014 del 24 giugno 2014, a partire dal  1° gennaio 2015, ha previsto l’aggiornamento dell’Allegato I del Regolamento (CE) 396/2005, introducendo la  specifica voce “baby leaf”, come prodotto principale del gruppo di colture cui si applicano i limiti massimi di residuo (LMR) di prodotti fitosanitari.

Con il termine “baby leaf” sono identificate le giovani foglie e piccioli di qualsiasi prodotto del gruppo "ortaggi a foglia" (comprese le brassicacee), raccolto fino allo stadio di ottava foglia.

La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione ha emanato un comunicato al fine di fornire chiarimenti e indicazioni in modo che l’utilizzatore finale dei prodotti fitosanitari sia informato in merito ai prodotti impiegabili sulle colture "baby leaf" a fronte di indicazioni generiche presenti sulle etichette dei prodotti fitosanitari già in commercio alla data di applicazione del Regolamento.

Consulta il comunicato 25 giugno 2015

Consulta le notizie di Prodotti fitosanitari

Vai all' archivio completo delle notizie


Consulta l'area tematica: Prodotti fitosanitari

  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 16 luglio 2015, ultimo aggiornamento 16 luglio 2015