Il Regolamento comunitario 752/2014 del 24 giugno 2014, a partire dal 1° gennaio 2015, ha previsto l’aggiornamento dell’Allegato I del Regolamento (CE) 396/2005, introducendo la specifica voce “baby leaf”, come prodotto principale del gruppo di colture cui si applicano i limiti massimi di residuo (LMR) di prodotti fitosanitari.
Con il termine “baby leaf” sono identificate le giovani foglie e piccioli di qualsiasi prodotto del gruppo "ortaggi a foglia" (comprese le brassicacee), raccolto fino allo stadio di ottava foglia.
La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione ha emanato un comunicato al fine di fornire chiarimenti e indicazioni in modo che l’utilizzatore finale dei prodotti fitosanitari sia informato in merito ai prodotti impiegabili sulle colture "baby leaf" a fronte di indicazioni generiche presenti sulle etichette dei prodotti fitosanitari già in commercio alla data di applicazione del Regolamento.
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