Immagine raffigurante un medico che invia dati da un pc

Con l’entrata in vigore del D. M. 6 agosto 2013, che ha modificato i contenuti dell’articolo 4 del D.M. 9 luglio 2012, il termine ultimo di redazione e trasmissione con l’allegato 3B (del D.lgs 81/2008), delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2013, è stato fissato al 31 marzo 2014.

La trasmissione ai servizi di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio, deve avvenire necessariamente per via telematica utilizzando esclusivamente il portale INAIL, accedendo nella pagina dei servizi on-line dell’Istituto.

L’Inail ha predisposto un applicativo web, strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati.

Per accedere all'applicativo il medico competente deve effettuare la registrazione al Portale Inail. Successivamente il medico procede all’associazione con l’unità produttiva di riferimento. Se questa non fosse già presente nell’archivio Inail, il medico può effettuarne direttamente l’inserimento. Al termine di queste operazioni, il medico competente compila la comunicazione e la trasmette ai servizi competenti per territorio.

Per facilitare la trasmissione dei dati è consentito l’invio dei dati al portale INAIL, anche tramite file prodotto dai propri sistemi informatici; inoltre, per i medici competenti che hanno partecipato alla sperimentazione effettuata lo scorso anno, è possibile importare dati e associazioni con aziende, senza dover inserire nuovamente tali informazioni.

Per richieste di assistenza è attivo il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa; è possibile, inoltre, utilizzare l’area contatti del sito INAIL e il servizio INAIL RISPONDE on line.

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Data di pubblicazione: 10 febbraio 2014, ultimo aggiornamento 12 febbraio 2014