Dovrà essere esclusivamente per via telematica l'invio del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza (articolo 34 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»).
Queste disposizioni intregrano l’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
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