La Commissione europea si è pronunciata in merito al quesito posto dalla Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione circa l'applicazione dell'articolo 63, par. 2 lettera e, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Sulla base di tale interpretazione, che esclude l'applicazione della citata disposizione sulla riservatezza ai dati relativi al commercio parallelo, i permessi emessi secondo l'interpretazione di cui al precedente comunicato del 25 marzo 2013, saranno opportunamente integrati con decreto dirigenziale.
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