A decorrere dal 26 giugno 2013 le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00. Così ha stabilito il terzo comma dell’art. 7 bis del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, dispone che
Pertanto, a partire dal 26 giugno 2013, in materia di dispositivi medici tutti i riferimenti all’importo dell’imposta di bollo devono intendersi così rideterminati:
- Euro 16,00, laddove l’importo precedentemente indicato è pari ad Euro 14,62;
- Euro 2,00, laddove l’importo precedentemente indicato è pari ad Euro 1,81.
Tutte le istanze pervenute al Ministero della Salute prima del 26 giugno 2013 e tutti i provvedimenti o i certificati protocollati prima di tale data non sono soggetti all’adeguamento dell’importo e non richiedono alcuna integrazione.
Le istanze pervenute al Ministero della Salute dal 26 giugno 2013 in poi o i certificati ed i provvedimenti protocollati dal 26 giugno 2013 in poi, qualora soggetti ad imposta di bollo, devono essere adeguati ai nuovi importi. Nell’ipotesi in cui sia stata assolta l’imposta di bollo secondo i vecchi importi, si renderà necessario al fine della conclusione del procedimento o della consegna degli atti procedere ad un’integrazione.
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