La valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori

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Il personale del Servizio sanitario nazionale si suddivide nell'area della dirigenza medico-veterinaria, nell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e nell'area del comparto sanitario. Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la dirigenza sanitaria si suddivide nella dirigenza medica, e nella dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo. La dirigenza medica, cui si accede mediante concorso pubblico, è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello.

L'attuale articolazione della dirigenza medica distingue i dirigenti di nuova assunzione dalla restante dirigenza: i primi sono preposti allo svolgimento delle sole funzioni mediche, con il riconoscimento di autonomia tecnico-professionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal dirigente responsabile di struttura. Trascorsi cinque anni e previa valutazione positiva dell'attività svolta, al dirigente medico possono essere assegnate funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e controllo. Il direttore generale può inoltre assegnare ai dirigenti con almeno cinque anni di servizio incarichi di direzione di struttura semplice. Per gli incarichi di dirigente di struttura complessa, il direttore generale procede al conferimento dopo aver pubblicato un avviso sulla gazzetta ufficiale e sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da commissione nominata dallo stesso direttore generale e presieduta dal direttore sanitario. L'incarico conferito ha durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodi più brevi. Il principio dell'esclusività del rapporto di lavoro così come disciplinato nella riforma del 1999 implicava la possibilità di svolgere attività libero professionale in regime intramoenia, purché al di fuori dell'impegno di servizio, nelle seguenti tipologie:
  • attività libero professionale individuale nell'ambito delle strutture individuate dal direttore generale e dal collegio di direzione
  • possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe all'interno delle strutture aziendali
  • possibilità di partecipazione ai proventi di attività richieste a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del S.s.n. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con l'azienda di appartenenza e queste ultime
  • possibilità di partecipazione ai proventi di attività libero professionale, richiesta a pagamento da terzi all’azienda e che consentano la riduzione dei tempi di attesa
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione lo stesso principio è stato oggetto di una riformulazione finalizzata ad attenuare le limitazioni all'esercizio della libera professionale extramuraria e quindi ampliare nuovamente lo spazio di esercizio dell'attività libero professionale riconosciuto ai medici. Se, infatti, rimane formalmente in vigore il principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza medica, viene riconosciuta ai dirigenti la possibilità di optare, entro il 30 novembre di ciascun anno per il rapporto di lavoro non esclusivo. I controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle Regioni.

Uno specifico rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale è detenuto dal personale in regime convenzionale: i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Lo stesso è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Gli accordi nazionali sul rapporto convenzionale devono rispettare alcuni fondamentali principi assistenziali-organizzativi: il primo luogo quello secondo il quale spetta all'assistito il diritto di libera scelta del medico, seppure nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico. In secondo luogo, il diritto per i medici in rapporto convenzionale all'esercizio della libera professione: spetta agli accordi collettivi nazionali disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione, al fine di garantire che il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente. In terzo luogo, ai medici in regime convenzionale è riconosciuto un compenso, articolato sulla base di una pluralità di criteri di calcolo; spetta agli accordi collettivi definire la struttura di tale compenso, prevedendo: una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati; una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali.

Funzionale alla continuità del servizio è il principio in virtù del quale l'attività assistenziale deve essere garantita per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio.

Fonte:"Libro bianco sui principi fondamentali del servizio sanitario nazionale"
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