La centralità della persona

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Il principio della centralità della persona costituisce uno dei cardini dell'ordinamento costituzionale italiano ed il diritto alla salute ne realizza un elemento caratterizzante. La centralità della persona nell'ambito del Servizio sanitario nazionale si estrinseca in una serie di diritti fondamentali esercitabili da parte dei singoli utenti.
  • LA LIBERTÀ DI SCELTA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E DEL LUOGO DI CURA
    Un primo diritto è quello di scegliere liberamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. La libertà di opzione riconosciuta agli utenti può essere esercitata entro il limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata. Questa forma di assistenza include numerose prestazioni quali visite in ambulatorio, assistenza domiciliare, prescrizione di farmaci e/o accertamenti diagnostici, certificazioni Inoltre è tutelata la libertà di scelta del luogo di cura, alle condizioni previste negli articoli 8-ter e seguenti del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche:"Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti".
  • I DIRITTI DI INFORMAZIONE ED I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
    Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i contenuti e le modalità di utilizzazione degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle malattie. Il sistema di indicatori per la verifica dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini è utilizzato dalle Regioni per la programmazione nonché per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Il Ministro della salute, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, ha l'obbligo di riferire in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di qualità. E' previsto, poi, al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, che le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedano ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. La legge prevede la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di concordare programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini.
  • I DIRITTI DI OPPOSIZIONE
    L'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue modifiche, prevede che il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottino le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi.
  • IL CONSENSO INFORMATO E IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
    Il paziente ha diritto ad essere informato sulla precisa tipologia del trattamento, sulle sue modalità di esecuzione nonché su eventuali rischi correlati. Tale diritto trova le sue radici nelle previsioni costituzionali in tema di diritto all'integrità fisica e di divieto di sottoposizione a trattamenti obbligatori (Costituzione: articoli 13 e 32). Il diritto alla tutela della riservatezza in relazione ai dati sanitari, viene garantito sottoponendo al consenso dell'interessato o all'autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali idonei a rivelare a terzi lo stato di salute.

Fonte:"Libro bianco sui principi fondamentali del servizio sanitario nazionale"
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