L'istituto dell'accesso agli atti, o documentale, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Consente, al cosiddetto portatore di un interesse qualificato (concreto, attuale e diretto) e al fine di tutelare una situazione giuridica soggettiva correlata ai documenti detenuti dall’Amministrazione, il diritto di accedere ai medesimi e di ottenerne copia.

Il procedimento è disciplinato dalla l. 241/1990, dal d.p.r. 184/2006, dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 353 recante regolamento di individuazione dei documenti del Ministero della sanità sottratti all’accesso e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, concernente la disciplina delle modalità di esercizio di detto diritto.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso documentale deve essere motivata.

Per formulare la domanda si può utilizzare l’apposito modulo di richiesta di accesso agli atti (formato word, 22 Kb) (formato pdf, 335 Kb).

A chi presentare la richiesta

Il modulo di richiesta di accesso agli atti (formato word, 22 Kb) (formato pdf, 335 Kb) può essere presentato alternativamente ad uno dei seguenti destinatari:

  • all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. Consulta la pagina dell'Organigramma dove sono indicati gli uffici e le loro funzioni, la sede, gli indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata

  • all’Ufficio Relazioni con il pubblico

La richiesta può essere presentata personalmente presso gli Uffici o per posta ovvero in via telematica.

Procedimento

Decide sulle istanze l’Ufficio competente nella materia cui si riferisce la richiesta (competenza ratione materiae), comprese le ipotesi nelle quali si tratti di un Ufficio periferico.

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Mezzi di tutela

Contro il provvedimento di diniego, totale o parziale, o in caso di silenzio (c.d. silenzio – rigetto), è ammesso, entro trenta giorni, il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 104 del 2010)

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Data di pubblicazione: 29 novembre 2011, ultimo aggiornamento 4 giugno 2018