La figura del veterinario aziendale è definita dagli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 (da ora DM), relativo al sistema di reti di epidemio-sorveglianza ed i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del Veterinario Aziendale (G.U. del 5 febbraio 2018 n. 29). Si tratta di un veterinario privato scelto volontariamente dall’operatore (figura del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti) per incrementarne il livello sanitario e produttivo dell’azienda.

Svolge le sue funzioni in base ad un rapporto formale con l’operatore che si instaura attraverso la sottoscrizione, da parte di entrambi, dello schema di designazione di cui all’allegato 3 del DM. È un consulente dell’operatore, segue con continuità l’allevamento e ne conosce, quindi, lo stato sanitario e produttivo.

Allo stesso tempo facilita il rapporto tra l’operatore e i servizi sanitari competenti, inserendo nel sistema di epidemiosorveglianza, curato dal Ministero della salute, dati ed informazioni relativi all’allevamento raccolti in autocontrollo dall’operatore dopo averne verificato veridicità, solidità e congruità.

Questo processo consente una individuazione precoce dei rischi negli allevamenti favorendo la tutela della sanità e del benessere animale e, più in generale, della salute pubblica.

Infatti, i dati resi disponibili dall’operatore attraverso il veterinario aziendale vengono utilizzati dall’Autorità competente esclusivamente per la categorizzazione del livello di rischio dell’allevamento e non per la rilevazione di singole non conformità. Non sono, pertanto, equiparabili ai risultati di un controllo ufficiale, ma rappresentano uno strumento per il rafforzamento del sistema di autocontrollo e l’autovalutazione del rischio dell’allevamento.

Ove rilevi aspetti critici, il veterinario aziendale suggerisce all’operatore le misure più idonee per la risoluzione dei problemi, indicando i tempi per la messa in atto delle stesse e mantenendone la tracciabilità

La raccolta dei dati avviene attraverso la compilazione di check list disponibili sul portale Vetinfo.it sezione Classyfarm.it.

L’operatore ha facoltà di conferire l’incarico di veterinario aziendale solo a medici veterinari iscritti nell’apposito elenco nazionale tenuto dalla FNOVI che, a sua volta, è chiamata a verificare il possesso dei requisiti previsti. La scelta può ricadere anche su un veterinario che ha già un rapporto di lavoro, anche subordinato, con l’operatore, oppure ha già un impiego nell’ambito della filiera o dell’associazione a cui l’operatore aderisce, a patto che abbia o acquisisca i requisiti previsti dal DM. Ogni eventuale conflitto di interessi deve essere dichiarato e gestito.

Formazione del veterinario aziendale

L’articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 7 dicembre 2017 indica la formazione specifica come uno dei requisiti essenziali del veterinario aziendale. L’aspirante veterinario aziendale è, dunque, tenuto a partecipare, in ambito ECM, ad un corso di formazione specifico nel rispetto dei contenuti e durata minima previsti dall’Allegato 2 del Decreto.

Depositaria di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfano i criteri ed i requisiti previsti dal DM è la FNOVI.

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Data di pubblicazione: 21 gennaio 2019, ultimo aggiornamento 2 maggio 2019

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