Nell’ambito di ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono elaborate ed approvate dalle Autorità regionali le Linee Guida Regionali per l’attuazione del Decreto legislativo 31/2001. Le linee guida relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano, generalmente adottate con Delibere regionali e pubblicate su bollettini ufficiali, definiscono in termini applicativi le funzioni che il decreto (art. 13) assegna alle Regioni, includendo specificamente gli aspetti:

  • previsione di misure che rendano possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;

  • esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;

  • concessione delle deroghe ai valori di parametro e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto;

  • adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell'allegato 1, parte C per i parametri indicatori;

  • adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;

  • definizione delle competenze delle Aziende unità sanitarie locali.

Le Linee guida regionali costituiscono, nella diversa specifica connotazione territoriale ed istituzionale in cui vengono elaborate ed applicate, norme di indirizzo fondamentali per definire le competenze, gli interventi e le procedure per perseguire gli obiettivi e le azioni stabilite dal Decreto legislativo 31 del 2001.
A seconda dei contesti sito-specifici e degli assetti locali, le linee guida regolano, tra l’altro, i programmi di vigilanza e controllo della qualità dell’acqua su tutto il territorio regionale prevedendo controlli sulle acque immesse e distribuite negli impianti di acquedotto, utilizzate nelle imprese alimentari, fornite mediante cisterne e confezionate in bottiglie o contenitori.

Le linee guida regionali, elaborate in ogni caso sulla base dei requisiti del decreto nazionale, possono richiamare i ruoli dei diversi soggetti coinvolti sulla sorveglianza e controllo e nella gestione di non conformità, come sindaco, ASL, Ente di Governo d’Ambito, gestore; aspetti tecnici trattati nelle linee guida riguardano in molti casi le procedure di campionamento ed analisi, i requisiti di laboratori e metodi.

Diverse azioni nelle linee guida regionali sono anche orientate alla prevenzione dei potenziali pericoli, i criteri e le procedure per il controllo della qualità delle acque, in alcuni casi trasponendo i principi di Piani di sicurezza dell’acqua elaborati a livello nazionale.

Aspetti di trattazione delle linee guida regionali possono anche attenere al giudizio di idoneità al consumo delle acque ed i controlli sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari.
Per le zone che non possono essere servite dal pubblico acquedotto le linee guida definiscono le modalità con le quali l’approvvigionamento idrico può avvenire in modo autonomo.


Linee guida regionali


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Data di pubblicazione: 4 ottobre 2016, ultimo aggiornamento 4 ottobre 2016

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