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Che cosa è l'assistenza transfrontaliera e quali sono i diritti dei pazienti in base alle principali norme che regolano la mobilità sanitaria nell’Unione Europea

immagine di una ragazza in treno

Come cittadino europeo, assistito dal Servizio Sanitario di un Paese, in alcune situazioni e condizioni previste dalle norme comunitarie, puoi ricevere cure in tutti gli altri Paesi dell’Unione europea.
Le cure sono a carico delle istituzioni sanitarie competenti del tuo Stato. La copertura dei costi relativi alle cure mediche in un altro Stato dell’UE può essere erogata attraverso:

  • assistenza diretta: il Servizio sanitario del tuo Paese paga direttamente al Servizio sanitario del Paese di cura
  • assistenza indiretta: anticipi le spese alle strutture sanitarie o ai professionisti, pubblici, privati o privati convenzionati del Paese estero di cura e successivamente chiedi il rimborso alla tua ASL di competenza.


I principi generali previsti dai due strumenti normativi possono trovare specifiche modalità di applicazione nei singoli Stati dell’UE e possono affiancarsi ad ulteriori norme nazionali in materia.

Assistenza diretta: i Regolamenti

Puoi ricevere cure in un altro Paese dell'UE o nei Paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) alle stesse condizioni degli assistiti dal Servizio sanitario del Paese in cui ti trovi, grazie all'assistenza diretta (Regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009).

Soggiorno temporaneo

Se ti trovi temporaneamente in un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista del soggiorno, hai accesso diretto alle cure necessarie presentando la Tessera Europea di Assicurazione Malattia - TEAM o il suo certificato sostitutivo.

Il tuo Servizio sanitario paga direttamente le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie o dai professionisti, pubblici o privati convenzionati (assistenza diretta). Non riceverai il rimborso per il ticket.
Questo servizio non si applica alle prestazioni fornite da strutture sanitarie o da professionisti privati non convenzionati (o al di fuori delle convenzioni).

Non è consentito utilizzare la TEAM o il suo certificato sostitutivo per ottenere la copertura dei costi al di fuori di cure necessarie.

Lavoratori e pensionatidi diritto italiano

Se sei un lavoratore di diritto italiano in distacco, un pensionato titolare di pensione contributiva italiana o uno studente, puoi ricevere l’assistenza sanitaria, in forma diretta, secondo i livelli previsti dal Paese dove ti trovi, chiedendo alla ASL di appartenenza il modello S1. Per maggiori informazioni consulta la guida interattiva "Se parto per..."

Cure programmate

Nel caso di cure programmate, cioè per le cure definite nell’ambito di una precisa terapia, quindi prescritte anticipatamente, devi richiedere un’autorizzazione preventiva alla tua istituzione competente.

Per saperne di più consulta:

L’autorizzazione è subordinata a due condizioni:

  1. le cure sono adeguate e finalizzate a garantire la tutela della salute dell’interessato
  2. le cure rientrano tra le prestazioni sanitarie erogabili dal Servizio sanitario di appartenenza ma non possono essere praticate nel proprio Paese entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.

L’autorizzazione è concessa mediante il rilascio di un attestato (modello S2) che deve essere presentato alle istituzioni Sanitarie di riferimento o alle strutture sanitarie oppure ai professionisti, pubblici o privati convenzionati del Paese di cura.
Possono essere autorizzate anche le spese di viaggio e in alcuni casi di accompagnamento.

 

Assistenza indiretta: la Direttiva

Puoi ricevere cure sanitarie negli altri Paesi dell’UE, in Islanda, Norvegia e Liechtenstein anticipando la spesa e poi chiedendo il rimborso al tuo Stato di appartenenza, alle condizioni di seguito descritte (Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 recepita con Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014): 

  • anticipi i costi dell’assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e successivamente richiedi il rimborso al Servizio sanitario di appartenenza
  • il rimborso per le prestazioni sanitarie è pari al costo che il Servizio sanitario di appartenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state erogate nello Stato di appartenenza, senza superare il costo totale della cura. Gli Stati possono comunque decidere autonomamente di rimborsare l’intero costo della cura, anche se superiore ai costi che avrebbe sostenuto il Servizio sanitario di appartenenza erogando la prestazione sul proprio territorio.

Le cure rimborsabili sono quelle erogate dal Servizio sanitario di appartenenza, con esclusione:

  • delle prestazioni sanitarie di lunga durata (il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine),
  • dell’assegnazione e dell’accesso agli organi ai fini dei trapianti
  • dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose

Per motivi imperativi di interesse generale, gli Stati possono limitare l’accesso alle cure sul proprio territorio ai pazienti in ingresso, e limitare l’applicazione delle norme sul rimborso ai pazienti in uscita.

Gli Stati possono inoltre introdurre un'autorizzazione preventiva alle cure transfrontaliere quando la prestazione:

  • comporta il ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose
  • richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione
  • è erogata da strutture sanitarie pubbliche/private o private convenzionate e professionisti sanitari che, nel caso specifico, potrebbero suscitare gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza.

I cittadini italiani e dell'UE iscritti al Servizio sanitario italiano che intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria indiretta sono tenuti a richiedere l'autorizzazione preventiva limitatamente alle prestazioni previste dal DM 50 del 16 aprile 2018.

Se chiedi l’autorizzazione per andare a curarti con l’assistenza indiretta (Direttiva) e ci sono i presupposti per usufruire dell’assistenza diretta (Regolamenti), l’autorizzazione ti verrà concessa per quest’ultimi. Ricordati che comunque puoi richiedere espressamente di avvalerti della direttiva.

Consulta il Punto di contatto nazionale

Normativa di riferimento

  • Regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 883 del 29 aprile 2004
    Regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Pubblicato nel n. L 166 del 30 aprile 2004.
  • Regolamento comunitario di sicurezza sociale n. 987 del 16 settembre 2009
    Regolamento n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Pubblicato nel n. L 284 del 30 ottobre 2009
  • Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011
    Direttiva n. 2011/24 del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera - Pubblicata nel n. L 88 del 4 aprile 2011
  • Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014
    Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro.

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Data di pubblicazione: 6 aprile 2014, ultimo aggiornamento 3 novembre 2023

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