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L'utilizzo e la movimentazione dei precursori di droghe delle diverse categorie sono subordinati al rilascio di autorizzazioni da parte del Ministero della salute, in funzione della categoria di appartenenza, a partire dall'obbligo di licenza triennale e di autorizzazioni import ed export per gli operatori di precursori di categoria 1, di registrazione triennale e di autorizzazioni export per quelli di categoria 2 e di categoria 3, fino all'obbligo di sole autorizzazioni export per quelli di categoria 4.

 

Registrazioni, licenze e autorizzazioni import ed export

L’utilizzo (immagazzinamento, fabbricazione, produzione, trasformazione, commercio, distribuzione, esportazione, importazione o intermediazione) a qualsiasi titolo dei precursori di Categoria 1 è subordinato al rilascio di una licenza triennale da parte del Ministero della salute (Licenza per operatori di precursori di Categoria 1). La movimentazione di detti precursori è regolamentata sia per transazioni in ambito comunitario, mediante l’obbligo di consegna di una dichiarazione d’uso al fornitore, sia per transazioni con paesi non comunitari, attraverso l’obbligo di rilascio di permesso singolo di esportazione e di importazione i cui modelli devono essere obbligatoriamente richiesti all’Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute.
Dall’obbligo di licenza triennale sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze classificate in categoria 1 e l’acquisto, la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamenti.

Gli Istituti Universitari, Enti ed Istituti dello Stato possono richiedere all’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero una Licenza per uso sperimentale o scientifico di precursori di Categoria 1, con validità triennale.

Tutti gli operatori in possesso di licenza per l’utilizzo a qualsiasi titolo, compresa l’attività di intermediazione e l'uso sperimentale o scientifico, di sostanze classificate in categoria 1 devono inviare annualmente entro il 15 febbraio all’Ufficio Centrale Stupefacenti un Rendiconto dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1- compresi i corrispondenti sali - prodotti, acquistati, forniti o utilizzati nel corso dell’anno precedente, nonché la giacenza all’1 gennaio e al 31 dicembre.



Per conoscere le procedure e scaricare i moduli per ciascuna categoria consulta in quest'area la sezione Servizi on line.



L’utilizzo dei precursori di Categoria 2 è subordinato all’obbligo di registrazione presso il Ministero della salute (Registrazione per operatori di precursori di categoria 2).

L’obbligo di registrazione  si applica a tutti coloro che importano, esportano o immettono sul mercato precursori di categoria 2, appartenenti alle sottocategorie 2A e 2B, dove per importazione ed esportazione sono intese operazioni commerciali con paesi non appartenenti all’Unione europea e per immissione sul mercato si intende la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dell’Unione europea.

La movimentazione di detti precursori è regolamentata sia per transazioni in ambito comunitario, mediante l’obbligo di consegna di una dichiarazione d’uso al fornitore (come da allegato III del Regolamento (CE) n. 273/2004), sia per le esportazioni verso paesi non comunitari, attraverso l’obbligo di rilascio di singolo Permesso di esportazione, il cui modello deve essere obbligatoriamente richiesto all’Ufficio centrale stupefacenti del Ministero.
Non è previsto invece, per questa categoria, l’obbligo di rilascio di permesso di importazione.
Al riguardo si ricorda che, con regolamento (UE) n.1258/2013, la categoria 2 dei precursori di droghe è stata suddivisa in due sottocategorie:

  • la sottocategoria 2A, che comprende le sostanze Anidride acetica e Fosforo rosso,
  • la sottocategoria 2B, che comprende tutte le altre sostanze (Acido fenilacetico, Acido antranilico, Piperidina, Permanganato di potassio).

Tale suddivisione è stata adottata al fine di garantire condizioni di registrazione di precursori di categoria 2 uniformi in tutti gli Stati membri, prevedendo quindi l’obbligo di registrazione per tutti gli operatori e gli utilizzatori di Anidride acetica e Fosforo rosso (sottocategoria 2A), quindi a qualsiasi titolo, mentre per quanto riguarda le sostanze della sottocategoria 2B l’obbligo di registrazione va applicato ai soli operatori, che operano a fini di fornitura nell’Unione, e non agli utilizzatori che acquistano la sostanza ma non la forniscono o cedono in alcun modo ad altri.

L’obbligo di registrazione si applica anche agli utilizzatori di precursori appartenenti alla sottocategoria 2A,  cioè aziende che acquistano e detengono Anidride acetica e Fosforo rosso esclusivamente per uso interno alla azienda, senza alcuna vendita o cessione del medesimo precursore.

Restano in vigore le esclusioni per non superamento della soglia di ciascuna sostanza, come da allegato II del regolamento (CE) n. 273/2004. Sono inoltre esclusi dall’obbligo di registrazione :

  • spedizionieri doganali o vettori che agiscono unicamente in tale qualità;
  • operatori che effettuano transazioni nel corso dell’intero anno solare per quantità di precursori di categoria 2, sottocategorie 2A e 2B,  non superiori ai valori soglia di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004;
  • farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di precursori di categoria 2, sottocategorie 2A e 2B, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonché le strutture o istituzioni, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di precursori di categoria 2, sottocategorie  2A e 2B.

Gli operatori di precursori di categoria 2, sottocategorie 2A e 2B, che esercitano attività di fabbricazione o di commercio di tali precursori, devono rinnovare la registrazione ogni tre anni, per cui se registrati da più di tre anni devono provvedere al rinnovo secondo le modalità indicate nel sito.

Gli operatori che utilizzano precursori della sottocategoria 2A (Anidride acetica e Fosforo rosso), senza cederla in alcun modo ad altri, devono registrarsi con  le stesse modalità.

Per quanto riguarda gli utilizzatori di precursori della sottocategoria 2B (Acido fenilacetico, Acido antranilico, Piperidina, Permanganato di potassio), che acquistano uno o più di questi precursori senza cederli in alcun modo, nonché tutti i soggetti sopra citati esclusi dall’obbligo di registrazione, devono dichiarare per iscritto ai fornitori di essere esclusi dall’obbligo di registrazione, specificando la categoria di esclusione tra quelle sopra elencate. Il fornitore deve custodire detta dichiarazione per tre anni oltre l’anno di effettiva movimentazione.

Per conoscere le procedure e scaricare i moduli per ciascuna categoria consulta in quest'area la sezione Servizi on line

Per approfondire consulta:


L’utilizzo a soli fini di esportazione verso paesi non appartenenti all’Unione europea di precursori di Categoria 3 è subordinato all’obbligo di registrazione presso il Ministero (Registrazione per operatori che svolgono attività di esportazione di precursori di Categoria 3).


La movimentazione di detti precursori è regolamentata, attraverso l’obbligo di rilascio di permesso singolo di esportazione o anche di permesso di esportazione con modalità semplificate per più spedizioni ,  unicamente per le esportazioni verso i paesi inclusi nella lista di cui all’art. 10 del Regolamento delegato (UE) n.2015/1011 del 24-04-2015, lista periodicamente aggiornata dalla Commissione europea e disponibile alla pagina European Commission - Drug precursors control - Practical tools for implementation.

Il modulo del permesso singolo di esportazione deve essere richiesto all’Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute.

Per approfondimenti, in particolare sulle misure di controllo da applicare alle esportazioni di miscele contenenti precursori si può consultare la Nota prot. 67139 del 6 dicembre 2017.

Non è previsto invece, per questa categoria, l’obbligo di rilascio di permesso di importazione.

L’obbligo di rendicontazione annuale non si applica alle transazioni di sostanze in categoria 3.


Per conoscere le procedure e scaricare i moduli per ciascuna categoria consulta in quest'area la sezione Servizi on line



La movimentazione di precursori di categoria 4, costituiti da medicinali a base di efedrina e pseudoefedrina, è regolamentata unicamente per le esportazioni verso paesi non comunitari, attraverso l’obbligo di rilascio di permesso singolo di esportazione , il cui modello deve essere obbligatoriamente richiesto all’Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute. Non sono previsti obblighi per le movimentazioni nazionali e intracomunitarie. Non è previsto inoltre, per questa categoria, l’obbligo di rilascio di permesso di importazione. L’obbligo di rendicontazione annuale non si applica alle transazioni di precursori in categoria 4.

 


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Data di pubblicazione: 4 aprile 2013, ultimo aggiornamento 7 luglio 2021

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