In base alla Convenzione Unica sulle sostanze psicotrope del 1971 i governi hanno l’obbligo di fornire all’INCB (International Narcotic Control Board) ogni 3 anni le stime del fabbisogno di sostanze psicotrope; l’elenco delle sostanze psicotrope è disponibile sul sito www.incb.org nella Green List (List of  psychotropic substances under International control); ed in particolare la parte 3 della Green List contiene i fattori di conversione ufficiali da applicare ai possibili derivati in forma di esteri, eteri e sali per ottenerne il corrispondente corretto valore della base anidra; non devono essere utilizzati altri fattori di conversione.

Pertanto tutti gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze psicotrope nonché dei medicinali contenenti sostanze psicotrope, compresi nelle tabelle I e II che intendono importare sostanze psicotrope sono tenute a trasmettere al Ministero della Salute entro il 31 maggio 2012 e con cadenza triennale (ad es. la successiva il 31 maggio 2015) una comunicazione relativa alle richieste dei quantitativi da importare nel triennio successivo.


In generale si ricorda che i dati annuali/trimestrali/stime vanno sempre espressi in termini di contenuto di sostanza anidra pura (es. codeina) e non dei suoi Sali (es. codeina fosfato) questo in accordo con le Convenzioni Internazionali del 1961 e 1971.

Devono essere utilizzati esclusivamente i fattori di conversione pubblicati sulla Yellow List e sulla Green List disponibili e scaricabili sul sito www.incb.org

 

Scadenze per la trasmissione dati

 
Trasmissione dati Termine di scadenza Trasmissione
Stime annuali sostanze stupefacenti 31 maggio (redatto ogni anno) Utilizzare il Form B disponibile sul sito www.incb.org da inviare in posta ordinaria a Ufficio centrale stupefacenti
Stime triennali sostanze psicotrope 31 maggio 2012 (redatto ogni 3 anni) Utilizzare il Form B/P disponibile sul sito www.incb.org da inviare in posta ordinaria a Ufficio centrale stupefacenti
Quote di fabbricazione da pubblicare annualmente su Gazzetta Ufficiale 30 ottobre (ogni anno) Ordinario (posta)

Quando l’azienda  intende importare un quantitativo di sostanza che prevede di esportare totalmente  entro l’anno, può farne richiesta mediante la dicitura for re-export sui relativi permessi di importazione; in tal caso non sarà necessaria la richiesta da parte dell’azienda di una quota aggiuntiva.

E’ responsabilità dell’azienda richiedente effettuare la ri-esportazione entro l’anno; la mancata osservanza della ri-esportazione entro l’anno può comportare la violazione degli accordi internazionali per cui le aziende sono tenute a valutare attentamente e a programmare con cura l’attività, fermo restando che in caso di imprevisti o incidenti per i quali non si possa assicurare il ri-export si raccomanda di informare per tempo l’Ufficio, per gli opportuni provvedimenti.


  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 21 giugno 2012, ultimo aggiornamento 17 gennaio 2013

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area