In base alla Convenzione Unica sulle sostanze psicotrope del 1971 i governi hanno l’obbligo di fornire all’INCB (International Narcotic Control Board) ogni 3 anni le stime del fabbisogno di sostanze psicotrope; l’elenco delle sostanze psicotrope è disponibile sul sito www.incb.org nella Green List (List of psychotropic substances under International control); ed in particolare la parte 3 della Green List contiene i fattori di conversione ufficiali da applicare ai possibili derivati in forma di esteri, eteri e sali per ottenerne il corrispondente corretto valore della base anidra; non devono essere utilizzati altri fattori di conversione.
Pertanto tutti gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze psicotrope nonché dei medicinali contenenti sostanze psicotrope, compresi nelle tabelle I e II che intendono importare sostanze psicotrope sono tenute a trasmettere al Ministero della Salute entro il 31 maggio 2012 e con cadenza triennale (ad es. la successiva il 31 maggio 2015) una comunicazione relativa alle richieste dei quantitativi da importare nel triennio successivo.
In generale si ricorda che i dati annuali/trimestrali/stime vanno sempre espressi in termini di contenuto di sostanza anidra pura (es. codeina) e non dei suoi Sali (es. codeina fosfato) questo in accordo con le Convenzioni Internazionali del 1961 e 1971.
Devono essere utilizzati esclusivamente i fattori di conversione pubblicati sulla Yellow List e sulla Green List disponibili e scaricabili sul sito www.incb.org
Scadenze per la trasmissione dati
Trasmissione dati | Termine di scadenza | Trasmissione |
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Stime annuali sostanze stupefacenti | 31 maggio (redatto ogni anno) | Utilizzare il Form B disponibile sul sito www.incb.org da inviare in posta ordinaria a Ufficio centrale stupefacenti |
Stime triennali sostanze psicotrope | 31 maggio 2012 (redatto ogni 3 anni) | Utilizzare il Form B/P disponibile sul sito www.incb.org da inviare in posta ordinaria a Ufficio centrale stupefacenti |
Quote di fabbricazione da pubblicare annualmente su Gazzetta Ufficiale | 30 ottobre (ogni anno) | Ordinario (posta) |
Quando l’azienda intende importare un quantitativo di sostanza che prevede di esportare totalmente entro l’anno, può farne richiesta mediante la dicitura for re-export sui relativi permessi di importazione; in tal caso non sarà necessaria la richiesta da parte dell’azienda di una quota aggiuntiva.
E’ responsabilità dell’azienda richiedente effettuare la ri-esportazione entro l’anno; la mancata osservanza della ri-esportazione entro l’anno può comportare la violazione degli accordi internazionali per cui le aziende sono tenute a valutare attentamente e a programmare con cura l’attività, fermo restando che in caso di imprevisti o incidenti per i quali non si possa assicurare il ri-export si raccomanda di informare per tempo l’Ufficio, per gli opportuni provvedimenti.