Il Ministero della Salute svolge le funzioni:
- rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti biocidi;
- rilascia l’autorizzazione tramite procedura semplificata;
- rilascia l’autorizzazione alla modifica delle condizioni di autorizzazione di prodotti biocidi già autorizzati;
- rilascia l’autorizzazione eccezionale e l’autorizzazione provvisoria di prodotti biocidi;
- rilascia l’autorizzazione ai fini di esperimenti o test che possono comportare o provocare dispersioni nell’ambiente;
- rinnova le autorizzazioni dei prodotti biocidi;
- riesamina l’autorizzazione nel caso in cui siano venute meno le condizioni di autorizzazione;
- revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti biocidi.
L' ECHA - European Chemicals Agency è l'autorità centrale che
- rilascia l’autorizzazione tramite procedura centralizzata dei prodotti valida in tutti i Paesi dell’Unione europea;
- rilascia una dichiarazione di equivalenza tecnica tra le sostanze;
- valuta, attraverso una Autorità Competente di valutazione, le sostanze attive nuove e presenta alla Commissione Europea una proposta di approvazione /non approvazione;
- valuta, attraverso un’Autorità Competente di valutazione, il rinnovo dell’approvazione dei principi attivi;
- tiene aggiornato il registro europeo per i biocidi;
- fornisce orientamenti tecnico-scientifici e linee guida.
La Commissione Europea
- adotta decisioni in merito all’approvazione e al rinnovo dei principi attivi, all’autorizzazione centralizzata e al relativo rinnovo dei prodotti, alla modifica dell’allegato I del Regolamento 528/2012;
- elabora norme tecniche di orientamento;
- ha il potere di adottare regolamenti di esecuzione e atti delegati.