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Immagine Principi attivi

Condizione fondamentale per l’autorizzazione di un prodotto biocida e di conseguenza per la sua immissione in commercio è che il principio attivo o i principi attivi in esso contenuti siano stati oggetto di revisione ed approvazione a livello europeo.

La  revisione dei principi attivi ha coinvolto tutti i Paesi membri dell’Unione europea e ha riguardato i principi attivi presenti sul mercato al 14 maggio 2000. Il programma di revisione è stato avviato con l’emanazione del Regolamento 1896/2000 che invitava i soggetti interessati ad identificare e/o notificare i principi attivi biocidi esistenti a quella data. Tale programma è stato poi implementato dai successivi Regolamenti 2032/2003/CE,  1048/2005/CE e  1451/2007/CE, poi abrogati dal Regolamento (UE) n. 1062/2014 e successive modifiche, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei Biocidi.

Il Regolamento (UE) n. 1062/2014  riporta nell’allegato II l’elenco completo dei principi attivi esistenti da esaminare nell’ambito del programma di riesame.

I principi attivi sono sottoposti alla valutazione dell’autorità competente di uno Stato membro incaricato che trasmette i risultati della propria valutazione al comitato sui biocidi dell’ECHA, che redige un parere entro 270 giorni. Infine, la Commissione europea adotta una decisione relativa all’approvazione di tali principi attivi. L’approvazione di un principio attivo è concessa per un periodo ben definito, non superiore a 10 anni, ed è rinnovabile.

I principi attivi non presenti sul mercato alla data del 14 maggio 2000 (non identificati) sono considerati sostanze attive nuove e come tali devono comunque essere oggetto di valutazione ed approvazione qualora si intendano utilizzare nella formulazione di un prodotto biocida. La principale differenza tra una sostanza attiva nuova ed una sostanza attiva in revisione è che mentre i prodotti contenenti sostanze attive in revisione possono essere immessi in commercio secondo le disposizioni nazionali vigenti nel periodo transitorio (articolo 89 Regolamento UE n.528/2012), i prodotti a base di sostanze attive nuove non possono essere immessi in commercio in assenza di autorizzazione rilasciata ai sensi del Regolamento UE n. 528/2012.

Diversi principi attivi, inizialmente identificati nel programma di revisione, ne sono usciti in quanto non è stato presentato alcun dossier a sostegno dell’approvazione  oppure tutti i notificanti si sono ritirati.

Oltre alle decisioni di non iscrizione dovute ad una mancanza di interesse da parte del mondo produttivo, possono essere emanate decisioni di non iscrizione dovute all'esito negativo della valutazione comunitaria. E’ possibile controllare lo stato di valutazione delle sostanze sul sito dell’Echa


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Data di pubblicazione: 7 aprile 2006, ultimo aggiornamento 23 aprile 2021

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