Per visualizzare correttamente il contenuto della pagina occorre avere JavaScript abilitato.
Vai al sito Prevenzione Ipovisione e Cecità

La Legge 28 agosto 1997, n. 284,  Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e riabilitativa dei ciechi pluriminorati, segna la definitiva affermazione della cultura della prevenzione e della riabilitazione in questo settore.

In particolare vengono istituite strutture specializzate, i Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva, e finanziate le iniziative di inclusione sociale, informazione e le attività della Sezione italiana della Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

La legge prevede inoltre che Il Ministro della salute, trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva nonché sull’utilizzazione dei contributi erogati dallo Stato per tali finalità.

Il campo di attività dei centri per l'educazione e la riabilitazione visiva, non riguarda tutti gli interventi mirati alla tutela della salute visiva, ma si concentra in attività di prevenzione della cecità e riabilitazione funzionale visiva, come indicato nei decreti.

Requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei Centri specializzati per l’educazione e la riabilitazione visiva.

Il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1997, modificato dal decreto 10 novembre 1999  ha stabilito i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei Centri specializzati per l’educazione e la riabilitazione visiva.

I compiti e le attività dei Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva, nonché i criteri di ripartizione dei finanziamenti previsti in favore delle Regioni per la realizzazione di interventi di prevenzione della cecità e di riabilitazione visiva sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 20 maggio 2004.

Inoltre, se previsto da Regioni e Province autonome i Centri sono referenti per la prescrizione delle protesi specifiche e degli ausili tiflotecnici[1], previsti dal Servizio sanitario nazionale per la riabilitazione visiva e svolgono screening per la diagnosi precoce. Obiettivo essenziale della riabilitazione è quello di ottimizzare le capacità visive residue, per il mantenimento dell'autonomia e la promozione dello sviluppo, garantire le attività proprie dell'età ed un livello di vita soddisfacente.

Polo Nazionale per la riabilitazione visiva

La Legge 16 ottobre 2003, n. 291 ha costituito presso IAPB il Polo Nazionale per la riabilitazione visiva con funzioni di ricerca, assistenza, formazione, designato come  Centro Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (“World Health Organization Collaborating Centre”) per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva, dal 1° maggio 2013 , la designazione è stata rinnovata sino al 1° maggio 2023.

Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici

La Legge n.138 del 3 aprile 2001 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici", ha stabilito la definizione di ciechi totali, ciechi parziali, ipovedenti gravi, ipovedenti medio-gravi, ipovedenti lievi.

Si definiscono ciechi totali:

  • coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
  • coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento

Si definiscono ciechi parziali:

  • coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento

Si definiscono ipovedenti gravi:

  • coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento

Si definiscono ipovedenti medio-gravi:

  • coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento

Si definiscono ipovedenti lievi:

  • coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento

Progetto vista in salute

La Legge 30 dicembre 2018, n.145 (articolo 1, commi 453-454) ha previsto un contributo straordinario triennale per gli anni 2019, 2020 e 2021, per l’attuazione di un Progetto di screening straordinario mobile che solleciti l’attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche. Il Ministero della salute, come previsto dalla norma, ha affidato il Progetto alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB). Il Progetto ha la finalità di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali conseguenti alle patologie cronico degenerative della retina. Successivamente il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8, articolo 10-sexiesdecies, ha disposto l’incremento del fondo per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

Consulta la normativa relativa all'area Prevenzione Ipovisione e Cecità




[1] Ausili che rendono possibile o facilitano alle persone ipovedenti lo svolgimento degli impegni quotidiani.




  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 23 febbraio 2011, ultimo aggiornamento 10 dicembre 2021

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area