La Legge 28 agosto 1997, n. 284, Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e riabilitativa dei ciechi pluriminorati, segna la definitiva affermazione della cultura della prevenzione e della riabilitazione in questo settore.
In particolare la Legge istituisce strutture specializzate, i Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva, e finanzia iniziative di inclusione sociale, informazione e le attività della sezione italiana Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e della costituzione presso IAPB l'agenzia del Polo Nazionale per la riabilitazione visiva con funzioni di ricerca, assistenza, formazione.
Il campo di attività dei centri per l'educazione e la riabilitazione visiva, non riguarda tutti gli interventi mirati alla tutela della salute visiva, ma si concentra in attività di prevenzione della cecità e riabilitazione funzionale visiva. Inoltre, se previsto da Regioni e Province autonome i Centri sono referenti per la prescrizione delle protesi specifiche e degli ausili tiflotecnici, previsti dal Servizio sanitario nazionale per la riabilitazione visiva e svolgono screening per la diagnosi precoce. Obiettivo essenziale della riabilitazione è quello di ottimizzare le capacità visive residue, per il mantenimento dell'autonomia e la promozione dello sviluppo, garantire le attività proprie dell'età ed un livello di vita soddisfacente.
La Legge n.138 del 3 aprile 2001 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici". ha stabilito la definizione di ciechi totali, ciechi parziali, ipovedenti gravi, ipovedenti medio-gravi, ipovedenti lievi.
Si definiscono ciechi totali:
- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
- coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento
Si definiscono ciechi parziali:
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento
Si definiscono ipovedenti gravi:
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento
Si definiscono ipovedenti medio-gravi:
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento
Si definiscono ipovedenti lievi:
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento
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