La produzione, commercializzazione e vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, nonché l'importazione degli stessi da Paesi non appartenenti alla Unione Europea è regolamentata da specifiche disposizioni:
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110
- Circolare ministeriale 27 aprile 1992, n. 21
- Decreto Ministeriale 25 settembre 1995, n. 493.
Ai sensi del D. Lgs 110/1992 per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto surgelazione, che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18°C
L'art. 10 dello stesso decreto prevede che gli alimenti surgelati ammessi all' importazione nel territorio nazionale debbano presentare i seguenti requisiti:
- essere prodotti secondo normative equivalenti a quelle comunitarie
- essere prodotti in stabilimenti riconosciuti idonei dalle competenti autorità nazionali ed inclusi in elenchi ufficiali notificati alle autorità del Paese interessato.
Gli Uffici di Sanità Marittima e Aerea del Ministero (USMAF), fermo restando i controlli per le singole tipologie di alimento prescritti dalle norme particolari, verificano che lo stabilimento di produzione sia incluso nella lista ministeriale.
I modelli di domanda da presentare per l'esportazione in italia di prodotti surgelati di origine vegetale sono contenuti nella Procedura operativa standard 2 (Mod. 2-a e mod 2-b) - POS 2 versione inglese.
Consulta l'elenco degli stabilimenti extracomunitari di prodotti surgelati di origine vegetale notificati all'Italia