Il Regolamento CE n.625 del 15 marzo 2017 ha sostituito il Regolamento (CE) 882/2004
Rappresenta la norma quadro per l’organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto:

  1. dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali
  2. dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
  3. l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti
  4. qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

Ciascuno Stato membro elabora un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale.
I controlli devono essere:

  • programmati in base alla valutazione del rischio: non esiste più, se non per alcune aree una frequenza prestabilita di intervento, ma un utilizzo più razionale delle risorse, concentrando gli interventi sui settori/attività/operatori associabili a maggiore rischio per la salute del consumatore
  • integrati: tutta la filiera deve essere considerata come un unico processo e le varie autorità che intervengono nel controllo devono essere coordinate per consentire un’azione più efficiente ed evitare le sovrapposizioni.

L'attuazione dei controlli ufficiali in Italia è affidata alle Autorità organismi competenti istituzionalmente:

  • le Aziende Sanitarie Locali (ASL)
  • le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
  • il Ministero della salute anche attraverso gli Uffici periferici: BCP o PCF, UVAC e il Comando Carabinieri per la tutela della salute

I controlli sono finalizzati all'accertamento di conformità o meno alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Infatti, secondo il principio della sicurezza “dai campi alla tavola”, l'attività di vigilanza e controllo è svolta in primo luogo sui prodotti agricoli e sui mangimi per animali.

Ulteriori controlli vengono svolti negli allevamenti per garantire la salute ed il benessere animale; proseguono nei macelli e nelle industrie di trasformazione e continuano puntuali nella fase della commercializzazione e di somministrazione, con la verifica anche delle modalità di etichettatura e del rispetto dei requisiti di informazione al consumatore.

Ad integrazione dei controlli ufficiali disposti dalle norme in vigore, le imprese del settore alimentare sono tenute ad attuare programmi di autocontrollo secondo i princìpi dell'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), rivolti a documentare l'igienicità dei processi, a prevenire i rischi per la salute dei consumatori, a definire le procedure di intervento nei casi di non conformità ed a monitorare l'efficacia del programma stesso.


  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 10 ottobre 2008, ultimo aggiornamento 25 maggio 2021

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area