Per i contribuenti è prevista la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a finalità di interesse sociale, tra le quali la ricerca sanitaria.
Le modalità di inclusione e le liste degli enti della ricerca sanitaria ammessi alla destinazione della quota del 5 x mille sono stabiliti dal DPCM 23 aprile 2010 ed i termini in esso presenti sono conseguentemente rideterminati.
In particolare, sono ammessi al riparto:
- gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute;
- le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui ai punti precedenti e che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute.
È disponibile: