Home / Brexit, l'uscita del Regno Unito dalla Ue

Brexit, l'uscita del Regno Unito dalla Ue


Dal 31 gennaio 2020,  il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE e i rapporti con gli altri Stati UE vengono regolati sulla base di Accordi tra l’Unione ed il Regno unito.

Al riguardo, il Parlamento Europeo, il 24 dicembre 2020 a Bruxelles, ha approvato un accordo di principio, l’Accordo sugli scambi e la cooperazione, tra Unione Europea e Regno Unito, il quale richiedera’ altri passaggi formali e d’implementazione.

Tale Accordo prevede tre pilastri principali:

  • un accordo di libero scambio con un nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito;
  • un nuovo partenariato per la sicurezza dei nostri cittadini;
  • un accordo orizzontale in materia di governance con un quadro che resiste alla prova del tempo.


Assistenza sanitaria

Per una più agevole applicazione dell’Accordo di recesso è stata predisposta dalla Direzione generale della programmazione sanitaria una nota informativa, già diramata alle Regioni, per una capillare diffusione delle informazioni a beneficio dei cittadini.

Ecco in sintesi i contenuti della nota.

  • Dal 1° gennaio 2021, l’applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale - Reg. CE 883/2004 e Reg. 987/2009 - riguarderà solo a coloro che ricadono nel campo d’applicazione personale dell'Accordo e che abbiano esercitato i diritti entro il 31dicembre 2020.
  • In virtù dell’Accordo di Recesso le persone ricadenti nel suo campo d’applicazione  (v. artt. 10 e 30) provenienti dal Regno unito vanno considerate come se fossero tuttora cittadini UE ed il Regno unito uno Stato membro. Su un piano di reciprocità gli assistiti italiani ricadenti nel campo d’applicazione dell’Accordo di recesso (v. artt. 10 e 30) potranno nel Regno Unito mantenere il godimento dei diritti.
  • L’implementazione dell'Accordo di Recesso potra’ avvenire nel quadro delle "Indicazioni per una corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera” contenute nell’Accordo Stato - Regioni del 2012. E in particolare con riferimento alla sua parte 2 ( "Cittadini appartenenti all'Unione Europea").
  • Rinvio alla nota prot. 24788 in data 27/11/2020, a proposito delle tessere UK ed al loro utilizzo in Italia, con la precisazione che i certificati sostitutivi provvisori rilasciati dal Regno Unito vanno accettati.
  • Gli attestati S1 rilasciati dal Regno Unito vanno accettati (ciò significa diritto all'iscrizione al SSN) fino a che non venga emesso il formulario E108 da detto Stato.
  • Per quanto riguarda gli attestati S1 rilasciati ai lavorati distaccati, se questi sono personale diplomatico insediatosi in Italia entro il 31/12/2020, restano validi oltre il 1° gennaio 2021. Per le altre categorie di frontalieri: rinvio ad eventuale successiva nota di questo Ministero.
  • Quanto alle cure programmate, dal 1° gennaio 2021 il Regno unito rilascerà od accetterà gli S2 ma solo con riguardo alle seguenti categorie di persone:
    • pensionati del Regno Unito e loro familiari che vivono in Italia entro il 31 dicembre 2020;
    • lavoratori frontalieri e loro familiari che vivono in Italia entro il 31 dicembre 2020;
    • cittadini italiani e loro familiari che vivono nel Regno unito prima del 31 dicembre 2020 e che sono assistiti dal Servizio sanitario britannico, cioè con oneri a carico del Regno unito;
    • cittadini del Regno Unito e loro familiari che vivono in Italia prima del 31 dicembre 2020 e che sono assistiti dal Servizio sanitario italiano, cioè con oneri a carico dell’Italia. In questo caso l’S2 è rilasciato dalle ASL ed il Regno unito lo continuerà ad accettare.
  • Quanto alle cure programmate autorizzate a qualsiasi assistito (dunque non solo a quelli coperti dall'Accordo di Recesso) prima del 31 dicembre 2020, i relativi S2 vanno accettati anche nel 2021.

Leggi:  Nota informativa implementazione Accordo di recesso


Riconoscimento delle qualifiche professionali

Gli articoli 27-29 dell'Accordo di recesso disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali fino al termine del periodo di transizione. In particolare, al periodo in questione al Regno Unito si continuerà ad applicare la vigente legislazione UE, con particolare riferimento alla libertà di stabilimento ai sensi del titolo III della direttiva 2005/36/CE relativamente a tutti i regimi di riconoscimento ivi previsti, ai casi previsti dall'art. 3 (3) e al riconoscimento in base alla Tessera professionale europea (art. 4 quinquies della direttiva).

Durante il periodo di transizione, pertanto, sia nel caso di qualifiche professionali conseguite in Italia sia nel caso di qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito, le decisioni di riconoscimento di dette qualifiche continueranno a produrre effetti, rispettivamente, nel Regno Unito e in Italia qualora il riconoscimento sia avvenuto sulla base delle norme sopra indicate.

Poiché il Regno Unito per tutta la durata del periodo di transizione rimane uno Stato membro dell'UE a tutti gli effetti, alle domande di riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito presentate prima della fine del periodo di transizione e alle relative decisioni, si continueranno ad applicare le previsioni della direttiva 2005/36/CE.

Per lo stesso motivo, con riferimento alle richieste di rilascio di attestati di conformità e good standing ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Italia nel Regno Unito, si informa che le istanze presentate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione godranno delle già richiamate disposizioni della direttiva 2005/36/CE.


Link utili:



Data di ultimo aggiornamento 29 dicembre 2020



Condividi


Argomenti

.