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Filler riassorbibili e non a uso estetico

Data di ultimo aggiornamento 13 gennaio 2023


I “fillers” sono dispositivi medici regolati in via generale dal Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dal Decreto legislativo 37/2010 e dal Regolamento UE 745/2017, che indica i requisiti generali ed essenziali che un dispositivo medico deve possedere.

I fillers, pertanto, sono dispositivi medici disciplinati in modo omogeneo all’interno dell’Unione europea.

Attività di vigilanza e sorveglianza post market

Le finalità delle attività di vigilanza sono:

  • garantire la protezione della salute e la sicurezza dei pazienti identificando rapidamente ogni malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo medico;
  • individuare l’azione correttiva più idonea ad eliminare o ridurre il problema;
  • assicurare l’implementazione tempestiva delle azioni correttive, monitorare la loro corretta attuazione e mettere in atto tutte le attività necessarie atte a prevenire il ricorrere di incidenti simili.

Eventuali limitazioni o restrizioni del commercio o della messa in servizio di un dispositivo medico sono previste e possono essere decise dall’Autorità competente di uno stato membro, al fine di tutelare la salute pubblica, previa motivazione alla Commissione Europea della decisione intrapresa. E’ proprio a tal fine che, per esempio, in Italia con il Decreto Ministeriale del 3 settembre 1993 art. 1, si è proibito l'uso iniettivo dei siliconi  liquidi (oli e sospensioni).

L’obbligo di segnalazione degli incidenti 

Inoltre, in Italia, al fine di esercitare un più attento ed accurato controllo sulla efficienza e tollerabilità dei filler e di tutti i dispositivi medici in generale, con il D.Lgs 46/97 e s.m.i., art. 9, si è previsto l’obbligo di segnalazione di incidenti all’Autorità competente nazionale sia da parte degli operatori sanitari sia da parte dei fabbricanti o dei loro rappresentanti autorizzati in caso di fabbricanti con sede al di fuori dell’Unione Europea.

Si intuisce che il Ministero della salute, al fine di esercitare correttamente il suo ruolo di tutela della salute pubblica ed esercitare uno stretto controllo post market dei filler commercializzati in Italia, necessita della collaborazione degli operatori sanitari che, in quanto primo anello della catena nel sistema di vigilanza, non possono e non devono esimersi dal segnalare tempestivamente ogni tipo di reazione avversa connessa all’utilizzo del dispositivo medico.

Una Banca dati per la vigilanza

Nel 2005 a livello nazionale è stata istituita una Banca Dati in cui vengono registrati tutti gli incidenti occorsi con un dispositivo medico e le eventuali Azioni correttive di sicurezza intraprese. Questa Banca Dati si è evoluta a partire dal 2012 in un vero e proprio sistema informativo, integrato con gli altri sistemi informativi sui dispositivi medici. L’integrazione, per esempio, con il repertorio dei Dispositivi medici permette l’identificazione univoca del device e la sua classificazione. Oggi, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati Dispovigilance, è possibile eseguire una corretta valutazione del rischio connesso all’uso di un determinato dispositivo medico e per il Ministero intraprendere o richiedere al fabbricante azioni correttive qualora se ne ravvisi la necessità.

Come segnalare gli incidenti

Le informazioni relative ad un incidente sono raccolte per mezzo di una modulistica che, per i fabbricanti, è standardizzata livello comunitario ( MEDDEV 2.12/1 rev.8). Invece per gli operatori sanitari, il cui obbligo di segnalazione è previsto solo in pochi Stati membri, tra cui l’Italia, la segnalazione deve essere effettuata online alla pagina:

Il modulo generato dal sistema dovrá essere inviato all’indirizzo di posta certificata: dgfdm@postacert.sanita.it


Informazioni per il paziente

È di fondamentale importanza che il paziente intenzionato a sottoporsi a trattamenti di Medicina Estetica consulti il proprio medico di fiducia che, opportunatamente formato e sulla base di una approfondita valutazione delle condizioni cliniche e fisiche del paziente, potrà consigliarlo sul trattamento più appropriato.

Al paziente devono essere fornite esaustive e chiare informazioni riguardo l’efficacia, ma anche i rischi e le complicanze della procedura che gli viene proposta.

Tali informazioni devono essere contenute anche nel consenso informato, opportunamente preparato dal medico, che il paziente dovrà sottoscrivere prima di sottoporsi alla procedura.

Al termine del trattamento il paziente deve ricevere dal medico e conservare la documentazione contenente tutte le informazioni relative del dispositivo impiantato. Queste ultime sono fondamentali a consentire la rintracciabilità dello stesso in caso in caso di necessità.

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