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FAQ PNRR - Salute


Le FAQ sono rivolte ai soggetti attuatori della Missione 6 - Salute e sono soggette a periodici aggiornamenti anche in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento. Di seguito sono riportate le principali e ricorrenti domande pervenute all'Unità di missione del PNRR del Ministero della salute nel corso dell'attuazione del PNRR. Per cercare l’argomento di proprio interesse è possibile selezionare la categoria e la linea di investimento relative alla tematica che si vuole approfondire.

Quesito 61

Si conferma l'ammissibilità dell'incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche a valere sui fondi PNRR, entro i massimali previsti dalla Circolare MEF-RGS n.4/2021.


Categoria: Ammissibilità della spesa
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)

Data di pubblicazione: 8 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 8 marzo 2024

Quesito 62

Lo strumento del Recovery and Resilience Facility (RRF) non prevede la possibilità di attivare iniziative di assistenza tecnica finanziabili a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri sui rispettivi Piani. Per assistenza tecnica si devono intendere tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Per il dettaglio delle attività specifiche di assistenza tecnica si può fare riferimento all’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241 ed a quanto specificato nella Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6.
I costi per l’espletamento di queste attività, pertanto, non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione. Saranno diversamente ammissibili e rendicontabili sui singoli interventi i costi inerenti a spese di consulenza specialistica funzionale alla realizzazione e completamento delle attività di progetto.


Categoria: Ammissibilità della spesa
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 8 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 8 marzo 2024

Quesito 63

Diversamente dai costi per l’espletamento delle attività di assistenza tecnica, sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti ai servizi di supporto tecnico-operativo, specificatamente destinati a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l’attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti “se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto”.
Rispetto a quanto già indicato all’interno della Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 4, costruiscono costi ammissibili al piano le spese di consulenza specialistica ossia i servizi professionali di consulenza specifica altamente qualificanti e non riferiti allo svolgimento di attività ordinarie, quale a titolo indicativo e non esaustivo: consulenza legale, consulenza ingegneristica, consulenza in tema ambientale, attività specialistiche di supporto al RUP, i costi sostenuti per i servizi prestati dalle centrali di committenza o committenza ausiliaria per l’espletamento delle procedure di gara, etc..
Le attività di consulenza specialistica devono in tutti i casi essere strettamente funzionali ed essenziali alla realizzazione delle attività di progetto e al raggiungimento dei risultati collegati. Devono pertanto non considerarsi ricomprese in tali attività quelle di supporto ordinario (non specialistico) e/o continuativa quale ad esempio i servizi di assistenza/segreteria amministrativa e assistenza fiscale né di rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR a meno che non costituiscano specifici investimenti e/o riforme del piano.
Nel caso di costi riferiti a personale interno ed esperti esterni contrattualizzati dalle “Amministrazioni titolari di interventi del PNRR” ossia da tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori (non quindi nel caso di soggetti realizzatori), hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR, si rinvia alle procedure previste dalla Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 4.


Categoria: Ammissibilità della spesa
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 8 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 8 marzo 2024

Quesito 64

L’art. 17 del Regolamento UE 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, recita, tra l’altro, che “sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento”. Sul punto anche in base ad un recente parere espresso dalla Commissione Europea si precisa che lo spirito della data limite del 1° febbraio 2020 è quello di consentire una limitata retroattività del RRF per includere anche misure che sono in linea con gli obiettivi del RRF e che saranno perseguite in larga misura nel quadro del Piano, ma le cui fasi iniziali sono iniziate all'inizio della pandemia COVID-19. Ciò significa anche che i costi stimati delle misure incluse nel PNRR non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020. Sarà quindi da verificare se le spese sostenute afferiscono a misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 nei termini indicati. In caso positivo, sono da considerarsi incluse nel periodo di ammissibilità del PNRR, fatta sempre salva la valutazione circa il rispetto degli altri principi di legittimità, regolarità, pertinenza e coerenza con quanto previsto nell’ambito del PNRR e dei singoli investimenti presentati all'interno del Piano.


Categoria: Ammissibilità della spesa
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 8 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 8 marzo 2024

Quesito 65

L’art. 17.2 del Regolamento (UE) 2021/241 stabilisce che “le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento”. Il termine avviato si riferisce alle fasi iniziali di una misura. Lo spirito della data limite del 1° febbraio è quello di consentire una limitata retroattività del RRF per includere anche misure che sono in linea con gli obiettivi del RRF e che saranno perseguite in larga misura nel quadro del RRF, ma le cui fasi iniziali sono iniziate all'inizio della pandemia COVID-19. La rendicontazione delle attività progettuali e delle spese sostenute per l’intervento costituisce responsabilità di ogni Soggetto attuatore, di natura giuridica pubblica o privata, che riceve finanziamenti da parte del Ministero della Salute nell’ambito del PNRR, anche laddove gli stessi siano ricompresi nella categoria “progetti in essere”, così come identificati dal DM MEF del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. e dai singoli atti amministrativi di ripartizione delle risorse. In particolare, progetti in essere ex art. 2 DL. 34/2020 e M6C2|1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” – e dell’art. 20 L. 67/1988.

Come previsto dagli Allegati alle Circolari MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 e n. 9 del 10 febbraio 2022, nonché dagli Avvisi/Bandi pubblici/Decreti di ripartizione delle risorse emanati dal Ministero della Salute e nel Si.Ge.Co. del Ministero della Salute, il Soggetto attuatore assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di:

a) Controllo ordinario di regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione;

b) Rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura[1], in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento, del contributo all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali PNRR;

c) Adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”);

d) Rendicontazione, sul sistema informativo utilizzato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

I suddetti controlli devono essere attestati mediante apposizione di specifico flag informatico su ReGiS, in corrispondenza dei quali occorre allegare idonea documentazione probatoria (i.e. Check list e attestazioni). 

L’importanza di redigere un atto dedicato alla perimetrazione delle Opere PNRR in senso generale e in modo specifico che vada ad individuare i così detti “Progetti in Essere” ovvero tutti i CUP confluiti ex post nel PNRR, costituisce un elemento fondamentale per definire successivamente la gestione di questi in relazione agli obblighi attuabili e non.

Per i progetti in essere, per i quali la documentazione amministrativo-contabile non riporta i riferimenti relativi al PNRR (in particolare titolo del progetto, finanziamento NextGenerationEU e CUP), dovrà essere prodotto un apposito Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN).

Anche per gli enti attuatori, dare adeguata visibilità ai progetti finanziati con le risorse PNRR è un obbligo specifico così come definito dalla Circolare n. 21 del 14.10.2021 del Ministero dell’economia e delle finanze. Si prevede che vengano mostrati correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.

[1] Ci si riferisce alle condizionalità previste nel CID, negli Operational arrangements, al rispetto delle tempistiche previste dal Cronoprogramma Procedurale che ciascuna Amministrazione ha inserito in ReGiS per ogni misura del PNRR, ai vincoli di destinazione agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR e al contributo del singolo progetto all’indicatore comune associato alla misura previsti dal PNRR.


Categoria: Altro
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)

Data di pubblicazione: 8 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 8 marzo 2024

Quesito 66

Nel caso in cui si decida di porre a base dell’affidamento il progetto di fattibilità tecnica ed economica, occorre che gli elaborati progettuali siano a norma delle Linee guida; altrimenti si procede alla redazione del Progetto Definitivo.


Categoria: Principi trasversali e DNSH
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)

Data di pubblicazione: 8 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 8 marzo 2024

Quesito 67

Il cronoprogramma e le relative fasi potranno essere oggetto di modifica ed integrazione, ferma restando la necessità in Regis di mantenere coerente con le schede Agenas le fasi programmate, fatto salvo il rispetto dei Milestone e Target, europei e nazionali, intermedi e finali, previsti in linea rispetto a quanto disposto dall'art. 6 dello schema di CIS. Potranno essere inserite altresì le fasi effettivamente realizzate dando evidenza del coerente avanzamento in linea con gli obiettivi stabiliti dal CIS.


Categoria: Modifiche e rimodulazioni
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 8 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 8 marzo 2024

Quesito 68

Ai fini della corretta realizzazione dei target previsti, è necessario che ciascuna unità di intervento sia identificata da uno specifico CUP. Ad esempio, una Casa di Comunità e un Ospedale di Comunità collocato in uno stesso sito dovranno richiedere un CUP per la casa di comunità e un CUP per l'ospedale di comunità.


Categoria: Attuazione
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 8 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 8 marzo 2024

Quesito 69

Con riferimento alla possibilità di avvalersi di forme di partenariato pubblico-privato (PPP), si ritiene di rispondere in senso affermativo. In assenza di specifico riferimento all’interno del Reg. (UE) 241/2021, si trova sostegno nella regolamentazione per fondi SIE, ed in particolare al Considerando n. 59 del Reg. (UE) 1303/2013, che recita: “I partenariati pubblico privato (i “PPP”) possono essere un mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscono il conseguimento di politiche pubbliche riunendo diverse forme di risorse pubbliche e private”. Il Reg. UE 1060/2021, al Considerando n. 46 puntualizza tuttavia che “al fine di fornire la flessibilità necessaria per l’attuazione dei partenariati pubblico-privato (PPP), l’accordo di PPP dovrebbe precisare quando una spesa è considerata ammissibile, e in particolare a quali condizioni sia sostenuta dal beneficiario o dal partner privato del PPP, a prescindere da chi effettua i pagamenti per l’attuazione dell’operazione PPP”. Le regole da seguire sono quelle dei fondi Strutturali Europei per quanto applicabili al caso in specie.Per ogni informazione dettagliata si rinvia alle Linee Guida Linee  per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti”, sub-investimento 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali Nota UMPNRR Prot. n. 0000 259 del 26/01/2024 Condiviso con Regioni e Province autonome in data 26.01.2024.


Categoria: Attuazione
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT)

Data di pubblicazione: 8 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 8 marzo 2024

Quesito 70

È un requisito richiesto dal Regolamento sul Recovery Fund.
Tuttavia non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo (ad es., l’assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari). Pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH. Nella fase di predisposizione del Piano è stata svolta una verifica preliminare del rispetto del principio DNSH, disponibile nelle schede di autovalutazione. La verifica preventiva potrebbe consistere nella consultazione dei contenuti specifici previsti nella scheda citata.


Categoria: Principi trasversali e DNSH
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 8 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 8 marzo 2024


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