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FAQ PNRR - Salute


Le FAQ sono rivolte ai soggetti attuatori della Missione 6 - Salute e sono soggette a periodici aggiornamenti anche in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento. Di seguito sono riportate le principali e ricorrenti domande pervenute all'Unità di missione del PNRR del Ministero della salute nel corso dell'attuazione del PNRR. Per cercare l’argomento di proprio interesse è possibile selezionare la categoria e la linea di investimento relative alla tematica che si vuole approfondire.

Quesito 51

Possono essere ammessi a finanziamento e, quindi, rendicontabili a valere sul PNRR interventi su immobili pubblici che non rientrano nella proprietà di Aziende Sanitarie e altri Enti del Servizio Sanitario Regionale quali attuatori dell'investimento purché in presenza di un atto giuridico valido per l'impiego (esempio comodato d’uso gratuito).


Categoria: Gestione spese - Rendicontazione
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 52

Sì, per le linee di investimento segnalate le risorse PNRR possono essere utilizzate per la copertura dei costi relativi ad allestimenti/arredi/attrezzature purché siano funzionali alla realizzazione delle case di comunità (dotate di attrezzature tecnologiche) e degli ospedali di comunità (interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche).


Categoria: Gestione spese - Rendicontazione
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 53

Il limite di spesa rendicontabile a valere sul PNRR è stabilito dal Decreto Ministeriale del 20 gennaio 2022 (G.U. Serie Generale, n. 57 del 09 marzo 2022) che definisce la ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari.


Categoria: Gestione spese - Rendicontazione
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 54

In assenza di disposizioni comunitarie e nazionali specifiche in tema di ammissibilità dei costi afferenti interventi/progetti inseriti nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza finanziati nell’ambito del Dispositivo RRF di cui al Reg. UE 241/2021, l’attuale quadro regolatorio cui fare riferimento è rappresentato dalla normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e, nello specifico, al DPR nr. 22 del 5 febbraio 2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e al Regolamento UE 1303/2013.
Inoltre, si precisa che, nella valutazione delle singole categorie di costo rendicontabili sul PNRR, pur in presenza di un preliminare riscontro positivo in merito all’ammissibilità della spesa, sarà in tutti i casi necessario, per una valutazione puntuale e definitiva, prendere in considerazione le condizioni e/o i limiti eventualmente stabilite dallo specifico dispositivo attuativo (es: Avviso o Bando) nonché le caratteristiche specifiche, la natura e la tipologia dell’intervento in cui la spesa/costo è ricompresa ossia:
- la natura e la tipologia dell’intervento in cui la spesa è inclusa (es: acquisizione di beni, realizzazione di servizi, realizzazione Opere Pubbliche, aiuti, etc.);
- le finalità dell’investimento ovvero gli obiettivi dell’intervento da perseguire;
- la durata temporale dell’intervento e il carattere strutturale delle opere/servizi realizzati/da realizzare;
- l’importo complessivo del progetto.


Categoria: Ammissibilità della spesa
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 55

Sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti ai servizi di supporto tecnico-operativo, specificatamente destinati a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l’attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti “se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto”.
Rispetto a quanto già indicato all’interno della Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4, costruiscono costi ammissibili al piano le spese di consulenza specialistica ossia i servizi professionali di consulenza specifica altamente qualificanti e non riferiti allo svolgimento di attività ordinarie, quale a titolo indicativo e non esaustivo: consulenza legale, consulenza ingegneristica, consulenza in tema ambientale, attività specialistiche di supporto al RUP, i costi sostenuti per i servizi prestati dalle centrali di committenza o committenza ausiliaria per l’espletamento delle procedure di gara, etc..
Le attività di consulenza specialistica devono in tutti i casi essere strettamente funzionali ed essenziali alla realizzazione delle attività di progetto e al raggiungimento dei risultati collegati. Devono pertanto non considerarsi ricomprese in tali attività quelle di supporto ordinario (non specialistico) e/o continuativa quale ad esempio i servizi di assistenza/segreteria amministrativa e assistenza fiscale né di rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR a meno che non costituiscano specifici investimenti e/o riforme del piano.
Nel caso di costi riferiti a personale interno ed esperti esterni contrattualizzati dalle “Amministrazioni titolari di interventi del PNRR” ossia da tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori (non quindi nel caso di soggetti realizzatori), hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR, si rinvia alle procedure previste dalla Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4.


Categoria: Ammissibilità della spesa
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 56

Salvo diverse indicazioni più restrittive presenti nei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc..), l’acquisto di beni immobili quali edifici o terreni costituisce una spesa rendicontabile sul Progetto PNRR qualora risulti essenziale/strumentale per l’attuazione dell’intervento e per il perseguimento degli obiettivi di progetto, purché sia pertinente e direttamente connessa all’intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. 
Per quanto concerne l'acquisto di edifici già costruiti, si ritiene tale spesa ammissibile purché la stessa sia direttamente connessa all'operazione in questione nei limiti dell’importo indicato da specifica perizia giurata redatta ai sensi dell’art 18 lett a) del DPR del 5 febbraio 2018 n. 22 e nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dall’art 18 lett. b), c), d), e) dello stesso Decreto.
Per quanto concerne l’acquisto di terreni si può far riferimento a quanto previsto dall’art 17 del DPR 5 febbraio 2018 n. 22 secondo cui l’acquisto di terreni rappresenta una spesa ammissibile alle seguenti condizioni: 
a) sussiste un nesso diretto fra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione;
b) la percentuale rappresentata dall’acquisto del terreno non supera il 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione considerata, con l’eccezione dei casi espressamente menzionati ai commi 2 (siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici) e 3 (operazioni a tutela dell'ambiente) dell’art. 17 del DPR 5 febbraio 2018 n. 22; 
c) si presenti una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
Sono fatti salvi particolari criteri di ammissibilità delle spese e/o eventuali condizioni e limiti più restrittivi previsti dai dispositivi attuativi specifici (es. Avvisi/Bandi) o, nel caso di aiuti di stato, dalla decisione di autorizzazione dell’aiuto della CE o dai Regolamenti di esenzione.


Categoria: Ammissibilità della spesa
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 57

Salvo diversa indicazioni più restrittive presente negi dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc..), le spese per lavori ristrutturazione/adeguamento della sede costituiscono una spesa rendicontabile sul Progetto PNRR qualora risultino essenziali/strumentali per l’attuazione dell’intervento e per il perseguimento degli obiettivi di progetto, siano pertinenti e direttamente connesse all’intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sono fatti salvi particolari criteri di ammissibilità delle spese e/o eventuali condizioni e limiti più restrittivi previsti dai dispositivi attuativi specifici (es. Avvisi/Bandi) o, nel caso di aiuti di stato, dalla decisione di autorizzazione dell’aiuto della CE o dai Regolamenti di esenzione. Si precisa al riguardo che ai fini di una valutazione puntuale e definitiva dell’ammissibilità della spesa, occorre prendere in tutti i casi in considerazione anche le caratteristiche specifiche, la natura e la tipologia dell’intervento in cui tale spesa è ricompresa nonché il contesto normativo di riferimento.


Categoria: Ammissibilità della spesa
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 58

Sì, in assenza di disposizioni comunitarie e nazionali specifiche in tema di ammissibilità dei costi afferenti interventi/progetti inseriti nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza finanziati nell’ambito del Dispositivo RRF di cui al Reg. UE 241/2021, l’attuale quadro regolatorio cui fare riferimento è rappresentato dalla normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e, nello specifico, al DPR nr. 22 del 5 febbraio 2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e al Regolamento UE 1303/2013 salvo ulteriori e specifiche disposizioni inerenti al PNRR e/o più restrittive previste all’interno dei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc...)


Categoria: Ammissibilità della spesa
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 59

Nel caso di costi riferiti a personale interno ed esperti esterni contrattualizzati dalle “Amministrazioni titolari di interventi del PNRR” ossia da tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori (non quindi nel caso di soggetti realizzatori), hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR, si rinvia alle procedure previste dalla Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4.


Categoria: Ammissibilità della spesa
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 60

L’importo dell’IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione Europea (cfr. stima dei costi totali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). 
L’importo dell’IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sul punto, si può far riferimento all’art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020 secondo cui “l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”.
Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 “tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi”.


Categoria: Ammissibilità della spesa
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024


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