FAQ PNRR - Salute
Le FAQ sono rivolte ai soggetti attuatori della Missione 6 - Salute e sono soggette a periodici aggiornamenti anche in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento. Di seguito sono riportate le principali e ricorrenti domande pervenute all'Unità di missione del PNRR del Ministero della salute nel corso dell'attuazione del PNRR. Per cercare l’argomento di proprio interesse è possibile selezionare la categoria e la linea di investimento relative alla tematica che si vuole approfondire.
Ad esito della negoziazione tenutasi con la Commissione Europea per la proposta di modifica del Piano della Missione 6 Salute, per la linea di investimento in questione sono stati ammessi gli strumenti per gli appalti messi a disposizione da Consip - in aggiunta a quelli già sottoscritti entro il 31 dicembre 2022, come pure Mepa/SDAPA, per gli acquisti ancillari.
Tuttavia, gli 85 lotti messi a disposizione da Consip nel mese di dicembre 2022 dovranno essere prioritariamente utilizzati e il Soggetto attuatore dovrà ricevere
e formale autorizzazione da UMPNRR per ricorrere alle procedure extra M6C2-7.
Ove sia stata verificata la saturazione degli 85 lotti succitati, sarà concesso nulla osta a procedere, avendo identificato ulteriori Accordi Quadro Consip a pari tipologia di beni e servizi, valevoli per interventi PNRR.
In tutti gli altri casi risulta invece necessario inoltrate al RUC, per il tramite del Nucleo Tecnico del CIS, formale richiesta di autorizzazione a procedere per acquisti ancillari e/o richiesta di rimodulazione del POR attivando la procedura per rimodulazione del CIS/POR.
Per il sub investimento relativo alle Grandi apparecchiature sanitarie, la rimodulazione ha previsto il differimento della scadenza massima del target M6C2-6, sostituzione di almeno 3100 grandi apparecchiature sanitarie, da dicembre 2024 a giugno 2026, motivato in particolare dalla necessità di considerare i possibili lavori ancillari per l’installazione di alcune tipologie di grandi apparecchiature oggetto dell’obiettivo europeo. Qualora per puntuali motivazioni il cronoprogramma di uno specifico intervento necessiti del differimento della scadenza oltre dicembre 2024, è necessario procedere alla richiesta attraverso la procedura di rimodulazione prevista dal CIS, di cui all’art. 8 comma 1 lett. c).
Si veda Nota UMPNRR N. 4303 del 06.12.2023 e Per ogni informazione dettagliata si rinvia alle Linee guida per comprovare il raggiungimento del Target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”, subinvestimento 1.1.2 Grandi apparecchiature (Rif.: C.2.l.b.2). DocsPA-UMPNRR-Protocollo: 0000603-27/02/2024.
La dichiarazione del Titolare Effettivo deve essere acquisita e caricata sul sistema ReGiS per tutti i progetti finanziati, anche solo parzialmente, con fondi del PNRR. Pertanto, se per lo stesso progetto è previsto un co-finanziamento la dichiarazione del Titolare effettivo deve essere comunque acquisita e caricata.
La dichiarazione del Titolare Effettivo deve essere aggiornata annualmente, fatte salve eventuali variazioni.
Si ricorda che possono essere destinate al fondo incentivi per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, e che tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
Inoltre, l'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche. Invece, la restante quota del 20% non può essere destinata al fondo innovazione, in quanto finanziata da fondi europei (cfr. art.113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici).
Gli enti che si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare una parte non superiore ad un quarto dell'incentivo ai dipendenti di tale centrale.
Si conferma l'ammissibilità dell'incentivazione anche per tutti i procedimenti che hanno avuto o avranno data di inizio successiva al 30 giugno 2023 ed in tal caso trova applicazione quanto disposto dall'art 45 del Dlgs 36/2023. Il nuovo codice dei contratti pubblici prevede, a differenza della previgente normativa, che la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche è applicabile alla procedura di affidamento e non solamente all'appalto, estendendo, pertanto, la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure.
Secondo quanto disposto dall'art 45 del Dlgs 36/2023 gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
L’80 per cento delle risorse è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
Si conferma a valere sui fondi PNRR, entro i massimali previsti dalla Circolare MEF-RGS n.4/2021, l'ammissibilità dell'incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 "Incentivi per funzioni tecniche" per tutti procedimenti di appalto antecedenti al 30 giugno 2023.
Si conferma, altresì, a valere sui fondi PNRR, entro i massimali previsti dalla Circolare MEF-RGS n.4/2021, l'ammissibilità dell'incentivazione di cui all'art. 45 del Dlgs 36/2023 per tutte le procedure aventi data di inizio successiva al 30 giugno 2023.
Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare le risorse finanziarie pari al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo corrispondente al 2% dell'importo sopra definito. Per ogni informazione dettagliata si rinvia alle Linee guida per comprovare il raggiungimento del Target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”, subinvestimento 1.1.2 Grandi apparecchiature (Rif.: C.2.l.b.2). DocsPA-UMPNRR-Protocollo: 0000603-27/02/2024.
La Stazione appaltante/Soggetto Attuatore potrà trovarsi in tre distinte circostanze:
a) il soggetto che agisce nell'ambito della procedura di appalto/affidamento è dipendente di altra Amministrazione.
In questo caso la stazione appaltante ha la necessità di sottoscrivere una specifica intesa con l’amministrazione di provenienza del dipendente selezionato per espletare l’attività che svolgerà attività all’interno dell’orario di lavoro.
La stazione appaltante/Soggetto Attuatore dovrà, quindi, rimborsare all’amministrazione di provenienza la quota di “incentivo” dovuta per la prestazione ricevuta andando ad alimentare il fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio.
b) il soggetto che agisce nell'ambito della procedura di appalto/affidamento è dipendente della Stazione appaltante/Soggetto Attuatore.
L'incentivo per funzioni tecniche sarà erogato secondo quanto disposto dall'art. 113 del Dlgs 50/2016 per le procedure iniziate antecedentemente al 30 giugno 2023 e secondo quanto disposto dall'Art 45 del Dlgs 36/2023 per le procedure iniziate in data successiva al 30 giugno 2023.
c) il soggetto che agisce nell'ambito della procedura di appalto/affidamento, dipendente di altra Amministrazione, agisce quale professionista.
In tale fattispecie il dipendente di altra amministrazione incaricato dell’attività, previo rilascio di apposita autorizzazione dall’amministrazione di provenienza, svolge l’attività in qualità di professionista.
Ai fini rendicontativi la documentazione contabile necessaria, è quella atta a comprovare la spesa effettivamente sostenuta per la prestazione ricevuta, ossia l’evidenza del pagamento a favore del professionista a fronte della specifica fattura presentata. (detta fattispecie, di fatto, rientra nella tipologia di cui al successivo p.to 3)
d) Prestazione di collaudo espletata da professionisti esterni.
In tale fattispecie, pur ribadendo l’ammissibilità della spesa a valere sui fondi PNRR, il soggetto esterno che agisce nell'ambito della procedura di appalto/affidamento svolge l’attività in qualità di libero professionista.
Ai fini rendicontativi la documentazione contabile necessaria, è quella atta a comprovare la spesa effettivamente sostenuta per la prestazione ricevuta, ossia l’evidenza del pagamento a favore del professionista collaudatore a fronte della specifica fattura presentata, la disposizione di liquidazione, l’atto di nomina, la documentazione volta alla selezione del professionista e la certificazione dell’espletamento delle attività.