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FAQ PNRR - Salute


Le FAQ sono rivolte ai soggetti attuatori della Missione 6 - Salute e sono soggette a periodici aggiornamenti anche in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento. Di seguito sono riportate le principali e ricorrenti domande pervenute all'Unità di missione del PNRR del Ministero della salute nel corso dell'attuazione del PNRR. Per cercare l’argomento di proprio interesse è possibile selezionare la categoria e la linea di investimento relative alla tematica che si vuole approfondire.

Quesito 11

1) Il Soggetto Attuatore Delegato, sulla base dell’atto d’obbligo siglato ed anche CIS, dovrà verificare ed acquisire tutti gli atti comprovanti il rispetto del DNSH e principi trasversali da parte del fornitore.
2) Si, la verifica del requisito è in capo al soggetto che indice la gara, tuttavia andrà verificata la regolare esecuzione al rispetto dei requisiti annunciati
3)L'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip trova composizione nell'art. 26 comma 3 della L. 488/99 e nell'art. 11 comma 6 del D.L. 98/11 che lo richiama, stabilendo nel contempo la nullità di atti e contratti posti in essere non ricorrendo alle succitate convenzioni ed ai parametri in esse contenuti. A corredo del quadro normativo anche una circolare del MEF del 25 agosto 2015 estende l'obbligo di utilizzare le convenzioni attivate per qualsiasi settore merceologico.  Per ogni informazione dettagliata si rinvia alle Linee guida per comprovare il raggiungimento del Target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”, subinvestimento 1.1.2 Grandi apparecchiature (Rif.: C.2.l.b.2). DocsPA-UMPNRR-Protocollo: 0000603-27/02/2024.


Categoria: Principi trasversali e DNSH
Investimenti: M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 12

Come precisato con nota UMPNRR Prot. n. 0000 259 del 26/01/2024, con la quale sono state trasmesse le "Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti”, sub investimento 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali (Rif.C.2.i.c.2)", il requisito dell’indipendenza dell’ingegnere che elabora la relazione fa riferimento alla garanzia di autonomia tecnica e professionale della citata figura e di conseguenza, all’assenza di ogni forma di vincolo gerarchico, funzionale e finanziario con gli Enti Attuatori della misura in oggetto. Ne discende pertanto che, al fine di soddisfare il requisito de1l’indipendenza, l’ingegnere di cui trattasi non dovrebbe avere alcun tipo di vincolo né con i Soggetti Attuatori Delegati (ai sensi dell’articolo 5.2 del CIS), i quali sono diretti responsabili dell’esecuzione del sub-investimento in oggetto, né con i Soggetti Attuatori, i quali sono tenuti ad avallare la relazione redatta dal suddetto ingegnere e dai quali dipendono i Soggetti Attuatori Delegati (cfr nota dell’Unità di Missione PNRR del Ministero della Salute prot. n. 616369904 del 27/10/2023).
Tuttavia, qualora Regioni e Province autonome valutassero positivamente la possibilità che l’incarico di stilare la relazione sia conferito ad un ingegnere già presente nella pianta organica di un altro Soggetto attuatore delegato, in  ogni caso diverso dal soggetto delegato all’attuazione dello specifico intervento oggetto di verifica e validazione,  si ricorda che dovrà essere comunque garantito il rispetto dei limiti e delle condizioni pervisti dalla Circolare MEF-RGS n. 4 del 18/01/2022 in tema di rendicontazione delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all’attuazione dei singoli progetti. Giova inoltre segnalare che una tale scelta potrebbe comportare un maggiore onere amministrativo in sede di verifica e controllo da parte degli Organismi comunitari circa la dimostrazione del requisito di indipendenza e quindi rappresentare elementi di rischio in sede di valutazione dell’effettivo rispetto delle condizioni previste dal succitato meccanismo di verifica.
Pertanto, si conviene di indirizzare i soggetti attuatori alla selezione di una figura professionale tecnica e autonoma, che sia dunque esterna ai Soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione dei progetti e che sia reclutato solo ed esclusivamente con l’obiettivo di redigere la relazione. Per attestare il requisito dell’indipendenza dell’ingegnere che elabora la relazione dovrà essere prodotta e caricata in ReGiS una apposita dichiarazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi di quanto disposto ex art. 47 D.P.R. 445/2000.
Si ricorda inoltre che il requisito dell’indipendenza, richiesto affinché il professionista garantisca la propria terzietà rispetto alla realizzazione della specifica COT di cui valuta il pieno funzionamento, sia già di per se presupposto sufficiente ad assicurare l’impossibilità oggettiva da parte del Soggetto Attuatore e/o del Soggetto Attuatore Delegato di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno (di cui all’art. 7, comma 6, punto b) legge 165/2001), in conformità a quanto prescritto dalla citata Circolare MEF-RGS del 18/1/2022 n. 4.


Categoria: Attuazione
Investimenti: M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT)

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 13

Sì, l’ammissibilità dell’incentivazione è prevista ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 “Incentivi per funzioni tecniche” a valere sui fondi PNRR, entro i massimali previsti dalla Circolare MEF-RGS n.4/2021. Sul punto si ricorda di prendere visione anche dell’articolo 45 del d.lgs. 36/2023. Con il recente parere n. 3360/2023, l’Anac ha fornito riscontro ad una serie di quesiti sugli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/2023. In proposito l’Autorità ha preliminarmente ricordato che il testo dell’art. 45 del codice non reca più l’obbligo, contenuto nell’art. 113 del d. lgs 50/2016, di destinare le risorse per gli incentivi ad un “apposito fondo”, né di ripartire risorse “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”.
L’erogazione dell’incentivo dovrà essere rendicontata allegando atto di liquidazione del personale con la specifica dell’incarico attribuito e relativo cedolino di comprova erogazione fondi.


Categoria: Gestione fonti
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 14

In caso di assenza, seppur temporanea, del Referente unico della parte, considerate le funzioni ed i compiti dello stesso, di cui all'art. 6, co. 2 del CIS, e considerata l'urgenza di garantire lo svolgimento dei suddetti compiti ed il prosieguo dell’attività, è sempre possibile individuare un componente supplente ovvero procedere alla sostituzione del Referente.
La sostituzione o l'individuazione del supplente dovrà avvenire con le stesse modalità della nomina e dovrà essere comunicata allo scrivente Ufficio al seguente indirizzo: coordinamento.missione6salute@sanita.it.
L'atto di nomina deve essere sottoscritto dalla medesima carica che ha sottoscritto il CIS. Potrete trovare nella sezione Modulistica il modello per la raccolta dei dati anagrafici che accompagna la trasmissione del suddetto atto all’Unità di Missione.
Come precisato all’interno della Guida Pratica ReGiS, occorre inoltre che il Soggetto attuatore (es. Regione o Provincia Autonoma) comunichi, all'indirizzo email: monitoraggio.missione6salute@sanita.it il nuovo Referente unico e la sua anagrafica completa: cognome, nome, codice fiscale, telefono, email (a cui verranno inviate le credenziali per l'accesso a ReGiS), indicando i CUP a questo associato.


Categoria: Altro
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 15

È possibile modificare il Soggetto Attuatore esterno ex art. 5, comma 2, del CIS. A tal fine occorrerà acquisire l’atto di delega tra la Regione e il Soggetto Attuatore delegato, nonché gli atti amministrativi ed ogni altra documentazione dalla quale emergano le effettive attribuzioni di competenza e responsabilità e, conseguentemente, l’effettiva attribuzione delle risorse. L’integrazione indicata produrrà, inoltre, l’identificazione di un nuovo RUP di progetto che, insieme ad ogni altra modifica delle caratterizzazioni dei progetti riconducibili alla linea di investimento in oggetto e alle informazioni riportate alle schede intervento, dovranno essere precipitate negli allegati della nota UMPNRR 2104 del 28/10/2022 avente ad oggetto la procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale.


Categoria: Modifiche e rimodulazioni
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 16

Qualora risultasse necessario modificare la localizzazione degli interventi occorrerà formalizzare un'istanza di rimodulazione con le modalità descritte nella Nota UMPNRR 2104 - 28/10/2022. Le modifiche saranno poi discusse in sede di Nucleo Tecnico.


Categoria: Modifiche e rimodulazioni
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 17

Con riferimento alle possibili modifiche dei nominativi dei RUP inizialmente forniti, si ricorda che esse vanno effettuate nel rispetto dell’ art. 31 del d.lgs. 50/2016, secondo il quale “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.”
Come precisato all’interno della Guida Pratica ReGiS, occorre inoltre che il Soggetto attuatore (es. Regione o Provincia Autonoma) comunichi, all'indirizzo email monitoraggio.missione6salute@sanita.it, in copia coordinamento.missione6salute@sanita.it, il nuovo RUP e la sua anagrafica completa: cognome, nome, codice fiscale, telefono, email (a cui verranno inviate le credenziali per l'accesso a ReGiS), indicando i CUP a questo associato.


Categoria: Modifiche e rimodulazioni
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 18

Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, la Stazione Appaltante ha l’obbligo di prevedere l'inserimento nei documenti di gara del premio di accelerazione e può anche prevedere che le penali per i ritardi, in deroga all’articolo 113 bis del D.lgs. 50/2016, siano calcolate tra lo 0,6 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e la cui somma non può superare il 20% dello stesso. Per la determinazione del premio di accelerazione si seguono i criteri stabiliti per il calcolo della penale.
Avendo il legislatore espressamente fatto riferimento “all’ultimazione dei lavori”, si precisa che, tale premio è riferito solo agli appalti di lavori finanziati dal PNRR e PNC. Inoltre, il MIMS ha indicato che il premio di accelerazione previsto per l’ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto, è applicabile a tutti i contratti, indipendentemente dalla procedura di affidamento utilizzata (Parere MIMS n. 1341/2022).


Categoria: Cronoprogramma - Costi
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR)

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 19

Secondo la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità ricadono nel Regime 1, e in caso di ristrutturazione di edifici esistenti si deve fare riferimento alla Scheda tecnica 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”.  Quest'ultima distingue tra ristrutturazione o riqualificazione e misure individuali di ristrutturazione. Ristrutturazioni o riqualificazioni sono ammissibili a finanziamento solo se si tratta di “ristrutturazione importante” o se l’intervento consente un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale (EPgl,tot) almeno pari al 30% rispetto al fabbisogno di energia primaria precedente l’intervento. In alternativa sono ammesse soltanto misure individuali di ristrutturazione, che però devono rispettare contemporaneamente tutti i requisiti indicati nella predetta Guida operativa, alla quale si rimanda. Per ulteriori chiarimenti in tema di applicazione del principio DNSH, si invita a consultare la nota con protocollo 0000429-17/02/2023-UMPNRR-MDS-P, avente ad oggetto “Chiarimenti sul rispetto del principio DNSH per gli interventi della Missione 6 Salute del PNRR - Schema di Report”, e che ha come allegato uno “Schema di relazione sul rispetto del principio DNSH per i progetti di interventi PNRR Missione 6 – Salute”.Sulla corretta applicazione del principio DNSH in riferimento alla ristrutturazione importante si vedano anche il Regolamento UE 2021/241  e La Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) allegata alla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 che semplifica la redazione del certificato riportando una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH.


Categoria: Principi trasversali e DNSH
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024

Quesito 20

Se gli investimenti pubblici sono finanziati con le risorse del Pnrr e del Pnc, in linea con la deliberazione di ANAC n. 122/2022, il Cig ordinario è necessario anche per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. A seguito del D.L. 13 del 2023 (c.d. “Decreto PNRR 3”) è stata introdotta una eccezione, prevedendo all’art. 5 co. 5 che il CIG ordinario sia obbligatorio per gli appalti PNRR-PNC di importo superiore a 5.000 euro. Pertanto, non vige l’obbligo per gli appalti di importo inferiore. Per questi ultimi però è sempre richiesta l’indicazione del codice CUP al momento della richiesta dello Smart CIG, così da consentire ugualmente la tracciabilità di tutti i CIG legati al PNRR. Per consentire la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie all’attività di monitoraggio, è sempre richiesta l’acquisizione di un CIG ordinario Simog. Pertanto, per l’adeguamento di precedenti SMART CIG con un CIG ordinario, sarà necessario integrare le informazioni precedentemente non richieste in sede di creazione di SMART CIG con la comunicazione delle ulteriori informazioni rilevanti per il PNRR. Occorrerà confrontarsi con l'Amministrazione titolare di intervento e con l’ANAC in merito alle modalità tecniche e operative di modifica da effettuarsi sul sistema SIMOG.L’eventuale modifica del CIG dovrà essere esplicitata in tutti gli atti al fine di garantirne la riconducibilità.


Categoria: Aggiudicazione
Investimenti: M6.C1 - 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona , M6.C1 - 1.2.1 - Assistenza domiciliare , M6.C1 - 1.2.2 - Centrali operative territoriali (COT) , M6.C1 - 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) , M6.C2 - 1.1.1 - Digitalizzazione DEA I e II livello , M6.C2 - 1.1.2 - Grandi apparecchiature , M6.C2 - 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) , M6.C2 - 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN , M6.C2 - 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Data di pubblicazione: 7 marzo 2024 - Data di aggiornamento: 7 marzo 2024


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