La legge 20 luglio 2004, n. 189, recante “disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, con l’art. 1:
Sebbene l’art. 727 c.p non preveda uno specifico provvedimento di confisca, la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, risultando reato, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 240, comma 2, n. 2 del codice penale, per il quale deve sempre essere ordinata la confisca degli animali la cui detenzione costituisce reato, a meno che essi non appartengano a persone estranee. Il codice di procedura penale prevede che il sequestro degli animali si differenzi, a seconda delle finalità, in:
Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti individuati ai sensi dell’all’art. 12 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135
Le associazioni o enti che intendono essere individuati devono disporre, in forma permanente, di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e devono inoltrare domanda alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute - Ufficio 6.
Le associazioni e gli enti che esercitano attività imprenditoriale, inoltre, sono soggetti a verifica antimafia mediante acquisizione della comunicazione di cui all'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto citato.
Per la procedura vedi:
Le associazioni e gli enti affidatari sono sottoposti annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento e dell'assenza di cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia. In caso di mancata relazione sulla permanenza dei requisiti dello stabilimento o di assenza della comunicazione antimafia, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute procede alla revoca del riconoscimento.
La relazione sulla verifica annuale dei requisiti di registrazione dello stabilimento deve includere l’indicazione delle specie e del numero degli animali affidati, ai fini della valutazione delle spese dichiarate dagli enti o associazioni affidatari.
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge 189/2004 e dal D.Lgs 151/2007 deve essere effettuato mediante versamento utilizzando il codice IBAN:
Tesoreria Centrale IT 32 V 0100003245348020258221, facendo riferimento al CAPO XX, capitolo 2582, art.21.
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge 201/2010 deve essere effettuato mediante versamento utilizzando il codice IBAN:
Tesoreria Centrale IT 96 X 010000 324534 802025 7407, facendo riferimento al CAPO XX, capitolo 2574, art. 7”.
Data di pubblicazione: 7 aprile 2008 , ultimo aggiornamento 12 settembre 2024