Le indicazioni fornite riguardano esclusivamente cani, gatti e altri animali da compagnia che arrivano in Italia a seguito dei loro proprietari o responsabili designati dagli stessi. Non riguardanoi movimenti di animali destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà, comprese le adozioni. Per questi casi occorre seguire le procedure previste per i movimenti a carattere commerciale.
Dal 29 dicembre 2014 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria (Regolamento UE 576/2013 e Regolamento UE 577/2013) dell’Unione europea che disciplina la movimentazione non commerciale degli animali da compagnia tra i Paesi membri dell’Unione europea e provenienti dai Paesi terzi.
Tali norme sono essenziali per proteggere la salute pubblica e animale, con particolare attenzione alla prevenzione della rabbia e contribuiscono a contrastare i traffici illegali di animali da compagnia, senza porre ostacoli non giustificati agli spostamenti all’estero con gli animali da compagnia.
In generale, a scopo precauzionale si raccomanda di iniziare le procedure con anticipo rispetto alla data prevista per la partenza, considerato che le più complesse possono richiedere più di 4 mesi.
Vi sono alcune disposizioni generali che riguardano tutti i cani, gatti e furetti, provenienti sia da Paesi dell’Unione europea che da Paesi terzi:
L’Italia non si avvale infatti delle possibilità di deroghe all’obbligo delle vaccinazioni nei confronti della rabbia per i cuccioli, concesse ai Paesi membri dagli articolo 7 e 11 del Regolamento (UE) 576/2013.
Oltre alle disposizioni generali, vigono condizioni diverse a seconda che gli animali provengano dai Paesi membri dell'Unione europea o dai Paesi terzi.
Oltre alle disposizioni generali per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi vigono regole che variano a seconda che il Paese sia inserito o meno nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella parte 2 dell’allegato II al Regolamento UE 577/2013. L'elenco, costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell'Unione europea.
Cani gatti e furetti provenienti da questi Paesi, identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo. Nel certificato sanitario deve essere attestata l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità. La vaccinazione per la rabbia, per essere considerata valida, deve essere effettuata successivamente all’identificazione dell’animale e in conformità all’allegato III del regolamento (UE) 576/2013. In caso di prima vaccinazione antirabbica devono trascorrere almeno 21 giorni prima di poter movimentare l’animale.
Cani, gatti e furetti identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo, che attesti, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI/ml) della prova di titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia.
Si tratta di un esame del sangue che deve essere effettuato presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea. Il campione di sangue per la titolazione deve essere prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e, in caso di esito favorevole della titolazione, l’animale può essere movimentato solo dopo tre mesi dalla data del prelievo di sangue.
Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.
Consulta l'elenco dei laboratori riconosciuti
Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un'introduzione in un Paese terzo, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 577/2013 nel quale deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni, già citate, richieste per l'introduzione da Paesi terzi. In questo caso, in relazione all’esecuzione, se richiesta, della titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia, non occorre che sia rispettato, per il prelievo del campione di sangue, il termine minimo di tre mesi, come indicato per l'introduzione da paesi terzi; ciò però a condizione che il passaporto comunitario attesti che l’esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml), della titolazione degli anticorpi sia avvenuta presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea prima della partenza dell’animale dall’Italia.
I controlli degli animali da compagnia movimentati a scopo non commerciale sono effettuati presso il luogo di ingresso dei viaggiatori.
Consulta:
Gli altri animali d'affezione, che possono viaggiare al seguito di proprietari,( Regolamento UE 576/2013, allegato I, parte B) sono:
Questi animali possono essere introdotti purché:
Attualmente, tuttavia, per i volatili (escluso il pollame definito dalla direttiva 2009/158/CE di cui è vietata l’introduzione al seguito dei proprietari) si fa riferimento a:
L’Italia autorizza i movimenti dai Paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite uguali o inferiori a 5 e se sono accompagnati dal certificato sanitario secondo il modello dell’’allegato , parte I, del Regolamento delegato ( UE) 2021/1938 , a cui va allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario, conforme all’allegato , parte II, del Regolamento medesimo.
Data di pubblicazione: 20 febbraio 2015 , ultimo aggiornamento 3 luglio 2024