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Diritti degli animali


Immagine di mani e di un'impronta di una zampa


 

La convivenza con gli animali ha origini antichissime. Venerati come divinità dalle civiltà più antiche o addomesticati per esigenze pratiche, gli animali sono da sempre al fianco del genere umano. Con l’età moderna il valore degli animali è stato riconosciuto anche dal Diritto. Già nel 1641 la Corte Generale del Massachussettes sanciva, con la prima norma (parziale) per la protezione degli animali, che: "nessun uomo può esercitare alcuna tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall'uomo per il proprio utilizzo"

Norme comunitarie e nazionali

I principi del Trattato di Lisbona

Il 13 dicembre 2007, con il Trattato di Lisbona, l’Unione Europea ha sancito un principio fondamentale riconoscendo agli animali sensibilità, caratteristiche biologiche e prerogative proprie.

All’articolo 13, Titolo II (disposizioni di applicazione generale)  si legge: “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

Il Trattato impegna gli Stati Membri a garantire agli animali una condizione di benessere che va oltre le loro esigenze fisiologiche ed etologiche, comprendendo anche una dimensione morale, in quanto gli animali sono dotati di sensibilità e come l’uomo possono provare sofferenza e dolore.

Su questi principi si basa anche la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall’Italia con la Legge 201 del 2010.

La tutela degli animali d’affezione in Italia

Proprio nel nostro Paese abbiamo assistito all’emanazione di norme volte alla tutela degli animali d’affezione (non armonizzate a livello comunitario se non per alcuni aspetti commerciali, come nel caso del regolamento di divieto di commercializzazione di pellicce di cani e di gatti), basate sulla diversa concezione della relazione uomo - animali d’affezione e su un approccio più etico, senza ovviamente tralasciare gli aspetti legati alla prevenzione delle zoonosi e i rischi per l’incolumità pubblica.

Il cambiamento radicale della legge quadro del 1991

Un cambiamento radicale è stato segnato dalla legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281 che ha sancito un principio fondamentale: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

L’Italia è stato il primo Paese al mondo ad affermare tale principio riconoscendo ai cani e gatti randagi il diritto alla vita e alla tutela. La grande innovazione, infatti, consiste nel divieto di soppressione di cani e gatti randagi, fatta eccezione per i soggetti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Sono stati, inoltre, individuati i compiti e le responsabilità delle diverse Istituzioni coinvolte nella gestione del randagismo.

L'Accordo Stato - Regioni del 2003

Un passo in avanti ulteriore è stato fatto con l’Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con DPCM 28 febbraio 2003. Sulla base della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, l’accordo definisce alcuni principi fondamentali per una maggiore e più corretta relazione tra l’uomo e gli animali da compagnia. Si parla di possesso consapevole, di come evitare che siano utilizzati in modo riprovevole e di favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto anche nell’ambito delle realtà terapeutiche innovative come la pet-therapy.

In base all’Accordo chiunque conviva con un animale d’affezione o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

In particolare deve:

  1. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata
  2. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico 
  3. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico 
  4. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga 
  5. garantire la tutela di terzi da aggressioni 
  6. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora.

La disciplina dei reati contro gli animali

Un’altra norma fondamentale per la tutela degli animali è la Legge 189 del 20 luglio 2004 che ha apportato modifiche al codice penale ed in particolare ha disciplinato i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, combattimenti tra animali.


Data di pubblicazione: 18 dicembre 2006 , ultimo aggiornamento 14 gennaio 2021



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