La convivenza con gli animali ha origini antichissime. Venerati come divinità dalle civiltà più antiche o addomesticati per esigenze pratiche, gli animali sono da sempre al fianco del genere umano. Con l’età moderna il valore degli animali è stato riconosciuto anche dal Diritto. Già nel 1641 la Corte Generale del Massachussettes sanciva, con la prima norma (parziale) per la protezione degli animali, che: "nessun uomo può esercitare alcuna tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall'uomo per il proprio utilizzo".
Dal 2022 nel nostro Paese la tutela degli animali è sancita dall’articolo 9 della Costituzione.
Il 13 dicembre 2007, con il Trattato di Lisbona, l’Unione Europea ha sancito un principio fondamentale riconoscendo agli animali sensibilità, caratteristiche biologiche e prerogative proprie.
All’articolo 13, Titolo II (disposizioni di applicazione generale) si legge: “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.
Il Trattato impegna gli Stati Membri a garantire agli animali una condizione di benessere che va oltre le loro esigenze fisiologiche ed etologiche, comprendendo anche una dimensione morale, in quanto gli animali sono dotati di sensibilità e come l’uomo possono provare sofferenza e dolore.
Su questi principi si basa anche la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall’Italia con la Legge 201 del 2010.
Proprio nel nostro Paese abbiamo assistito all’emanazione di norme volte alla tutela degli animali d’affezione (non armonizzate a livello comunitario se non per alcuni aspetti commerciali, come nel caso del regolamento di divieto di commercializzazione di pellicce di cani e di gatti), basate sulla diversa concezione della relazione uomo - animali d’affezione e su un approccio più etico, senza ovviamente tralasciare gli aspetti legati alla prevenzione delle zoonosi e i rischi per l’incolumità pubblica.
Un cambiamento radicale è stato segnato dalla legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo del 14 agosto 1991, n. 281 che ha sancito un principio fondamentale: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.
L’Italia è stato il primo Paese al mondo ad affermare tale principio riconoscendo ai cani e gatti randagi il diritto alla vita e alla tutela. La grande innovazione, infatti, consiste nel divieto di soppressione di cani e gatti randagi, fatta eccezione per i soggetti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Sono stati, inoltre, individuati i compiti e le responsabilità delle diverse Istituzioni coinvolte nella gestione del randagismo.
Un passo in avanti ulteriore è stato fatto con l’Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con DPCM 28 febbraio 2003. Sulla base della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, l’accordo definisce alcuni principi fondamentali per una maggiore e più corretta relazione tra l’uomo e gli animali da compagnia. Si parla di possesso consapevole, di come evitare che siano utilizzati in modo riprovevole e di favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto anche nell’ambito delle realtà terapeutiche innovative come la pet-therapy.
In base all’Accordo chiunque conviva con un animale d’affezione o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
In particolare deve:
Un’altra norma fondamentale per la tutela degli animali è la Legge 189 del 20 luglio 2004 che ha apportato modifiche al codice penale ed in particolare ha disciplinato i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, combattimenti tra animali.
Il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana, introducendo la tutela dell'ambiente e degli animali tra i principi fondamentali.
Art.9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Data di pubblicazione: 18 dicembre 2006 , ultimo aggiornamento 3 gennaio 2025