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Beneficiari dell'assistenza sanitaria nei Paesi extra UE

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Categorie che hanno diritto all'assistenza all'estero

Le categorie del settore pubblico e privato che possono richiedere assistenza sanitaria all'estero, in forma diretta o indiretta, individuate dal DPR 618/80 sono:

Settore pubblico

  • dipendenti delle Amministrazioni Statali
  • personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero
  • personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
  • personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all'estero
  • impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato a legge italiana, o a legge locale con contributi previdenziali italiani e con assistenza sanitaria garantita dal Servizio Sanitario Nazionale
  • familiari che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.

Settore privato

  • iscritti al SSN occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro con sede legale in Italia (inclusi i trasportatori di cittadinanza italiana o extracomunitaria iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
  • lavoratori residenti all'estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell'attività all'estero
  • religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33
  • collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari
  • lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all'estero, assoggettati al regime fiscale italiano
  • studenti che abbiano conseguito una borsa di studio o uno stage, dopo aver superato una selezione, presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute
  • cittadini temporaneamente all'estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all'estero per conto dello Stato italiano
  • invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero
  • familiari, che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.

Procedura per richiedere il rimborso

La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute deve essere presentata, tramite Ambasciata o Consolato italiani all’estero territorialmente competentientro tre mesi dalla data dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso:

  • alla ASL di appartenenza del titolare e dei familiari al seguito, per i residenti in Italia, e per gli stranieri iscritti obbligatoriamente al SSN
  • al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8, via PEC sanita.estero@postacert.sanita.it per i non residenti in Italia, aventi diritto

allegando la seguente documentazione:

  1. indicazione della residenza in Italia e della ASL di appartenenza del titolare e dei familiari al seguito
  2. domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con la data di presentazione e il timbro della rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza
  3. copia dell' attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618
  4. parere motivato del Capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata in mancanza o per inadeguatezza di strutture pubbliche
  5. codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore
  6. certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria
  7. in caso di ricovero ospedaliero dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima
  8. documentazione di spesa in originale, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni
  9. traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest’ultima sia in lingua diversa da inglese e francese
  10. modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN.

L’acquisizione della documentazione, comprese le ricevute di spesa, potrà avvenire in forma digitale, fermo restando che occorrerà acquisire la dichiarazione di conformità agli originali di spesa da parte della rappresentanza diplomatica italiana all’estero, con l’assicurazione che gli originali siano conservati presso gli archivi della rappresentanza.

L'Ambasciata o l'ufficio consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l'attestato) e trasmette la stessa, tradotta:

  • alla ASL per i residenti in Italia
  • al ministero della Salute per i non residenti in Italia
    • per posta tradizionale al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria - ufficio 8 viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
    • oppure via PEC a sanita.estero@postacert.sanita.it

(DPR n. 224 del 24 novembre 2017Circolare del Ministero della Salute 16 luglio 2018)

La ASL o il ministero della Salute, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, predisporrà il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal SSN o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.

Attenzione:

Le spese sono rimborsate secondo il cambio del giorno, in cui è stato effettuato il pagamento, indicato dalla Banca d'Italia.


Data di ultimo aggiornamento 28 dicembre 2023



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